a) La detrazione di € 103.29 si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale  ed e’ estesa anche alle pertinenze, con categ. catastale C/2, C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola unità.. Essa e’ rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

b) Detta detrazione e’ elevata a € 170 per gli ultrasessantacinquenni, proprietari della sola abitazione principale, che abbiano un reddito complessivo lordo non superiore al minimo I.N.P.S.

c) Detta detrazione puo’ essere, altresi’, elevata sino a € 258.23 esclusivamente per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e, a condizione, che tutti i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri beni patrimoniali oltre la casa di abitazione nel territorio nazionale.