CITTÀ DI LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. Gen. Data 23-04-2008

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione aliquote dal 1° gennaio 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

D E L I B E R A

1)- per le motivazioni espresse in narrativa, di determinare dal 1° gennaio 2008 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per le diverse tipologie di immobili sottoindicati nelle seguenti misure:

a)- aliquota del 5,00 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b)- aliquota del 5,00 per mille, per le abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;

c)- aliquota del 5,00 per mille, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)- aliquota del 5,00 per mille, per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la titolarità per il pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: tarsu, energia elettrica, ecc.);

e)- aliquota del 5,00 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo Case Popolari;

f)- aliquota del 5,00 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori regolarmente comunicata all’ufficio tecnico del Comune;

g)- aliquota del 5,00 per mille, per le pertinenze dell’abitazione principale. Si considerano parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte, cantine e simili), anche se distintamente iscritti in catasto. Detta agevolazione è concessa limitatamente aduna sola unità immobiliare che costituisce pertinenza dell’abitazione principale del proprietario.

h)- aliquota del 5,70 per mille per gli immobili aventi la classificazione catastale nelle gruppo C/1-C/3-C/4-D/1-D/7-D/8;

i)- aliquota del 5,70 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale così come previsto dall’art.11 delle legge 09.1.1963, n.9 e dall’art.10 del Regolamento comunale I.C.I.;

l)- aliquota ordinaria del 7,00 per mille, da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi natura in aggiunta agli immobili indicate alle precedenti lettere;

Gli immobili indicati alle lettere b),c),d),e),f),h), non usufruiscono della detrazione di imposta o ulteriore detrazione prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2)- di dare mandato al responsabile di imposta di informare in modo adeguato la cittadinanza della adozione del presente atto;

3)- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze;

4)- di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote innanzi determinate non sarà comunque inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato.=

Con separata unanime favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

CITTÀ DI LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg. Gen. Data 23-04-2008

Determinazione della detrazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per alcune categorie sociali a decorrere dal 1° gennaio 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

D E L I B E R A

1 - di determinare per l’anno 2008 la detrazione I.C.I. nella misura di €.130,00 limitatamente alla categoria di contribuenti soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili che si trovano in particolari situazioni socio-economiche ed in possesso dal 1° gennaio 2008 dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3, art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione e dall’art. 9 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

a) per i contribuenti titolari esclusivamente della sola abitazione principale di residenza che percepiscono una pensione o assegno sociale INPS – categoria PS o AS - e/o pensione di invalidità civile al 100% con relativo assegno di accompagnamento;

2 - di dare atto che, al fine del riconoscimento della detrazione a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) al numero 1 del deliberato, occorre che i contribuenti interessati presentino entro e non oltre la data di scadenza del 31 luglio 2008, apposita richiesta utilizzando i modelli a tal fine predisposti dal Servizio Tributi del Comune, al quale devono essere allegati i documenti che comprovano il possesso dei requisiti medesimi dal 1° gennaio 2008;

La mancata presentazione nei termini della relativa richiesta, fa venire meno la concessione delle detrazione indicata al punto 1 e delle altre agevolazioni previste all’art. 6 del Regolamento I.C.I.;

3 - di precisare che la detrazione determinata in €. 130,00 viene riconosciuta limitatamente ai contribuenti che sono nelle condizioni previste alle lettere a) punto 1 del deliberato, mentre per le restanti categorie di contribuenti compete la detrazione di legge pari € 103,29 prevista al comma 3, art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

4 – di dare atto inoltre della nuova disposizione di cui all’art.1, comma 5, della legge finanziaria per l’anno 2008, del 24.12.2007, n.244 , che introduce una ulteriore detrazione sull’abitazione principale dell’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5 del d.lgs.504/92.-

Con separata unanime favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiara immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.