N. 4 del Reg. Gen. Data 05-02-2007

I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote dal 1 gennaio 2007.

OMISSIS……

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in narrativa di determinare dal 1° gennaio 2007 e aliquote per

l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per le diverse tipologie di immobili

sottoindicati nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5,50 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare

direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 5,50 per mille, per le abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto

che lo utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota del 5,50 per mille, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o

usufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) aliquota del 5,50 per mille, per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al

primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la titolarità per

il pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: tarsu, energia

elettrica, ecc.);

e) aliquota del 5,50 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo

Case Popolari;

f) aliquota del 5,50 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese

che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di

immobili, limitatamente per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei

lavori regolarmente comunicata all’ufficio tecnico del Comune;

g) aliquota del 5,50 per mille, per le pertinenze dell’abitazione principale. Si considerano parte

integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali

C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte,

cantine e simili), anche se distintamente iscritti in catasto. Detta agevolazione è concessa

limitatamente aduna sola unità immobiliare che costituisce pertinenza dell’abitazione

principale del proprietario.

h) aliquota del 5,70 per mille per gli immobili aventi la classificazione catastale nelle gruppo

C/1-C/3-C/4-D/1-D/7-D/8;

i) aliquota del 5,70 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da

imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale così come previsto

dall’art.11 delle legge 09.1.1963, n.9 e dall’art.10 del Regolamento comunale I.C.I.;

j) aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi natura in

aggiunta agli immobili indicate alle precedenti lettere;

Gli immobili indicati alle lettere b),c),d),e),f),h), non usufruiscono della detrazione di imposta prevista

per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto all’art.6 del

regolamento comunale I.C.I.;

-Detrazione per abitazione principale di cui la punto a) è pari €.103,29—

-Detrazione d’imposta di €.130,00 per alcune categorie sociali –Delibera C.C. n.5 del 05.2.2007-

-L’imposta I.C.I. può essere versata sul c/c post.n.13280722Comune di Latiano –Servizio Tesoreria- o F24.