N. 4
del Reg. Gen. Data 05-02-2007I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote dal 1 gennaio 2007.
OMISSIS……
D E L I B E R A
1. per le motivazioni espresse in narrativa di determinare dal 1° gennaio 2007 e aliquote per
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per le diverse tipologie di immobili
sottoindicati nelle seguenti misure:
a) aliquota
del 5,50 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci dicooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota
del 5,50 per mille, per le abitazione locate con contratto registrato ad un soggettoche lo utilizzi come abitazione principale;
c) aliquota
del 5,50 per mille, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ousufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) aliquota
del 5,50 per mille, per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino alprimo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la titolarità per
il pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: tarsu, energia
elettrica, ecc.);
e) aliquota
del 5,50 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto AutonomoCase Popolari;
f) aliquota
del 5,50 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da impreseche hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di
immobili, limitatamente per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei
lavori regolarmente comunicata all’ufficio tecnico del Comune;
g) aliquota
del 5,50 per mille, per le pertinenze dell’abitazione principale. Si considerano parteintegrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali
C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte,
cantine e simili), anche se distintamente iscritti in catasto. Detta agevolazione è concessa
limitatamente aduna sola unità immobiliare che costituisce pertinenza dell’abitazione
principale del proprietario.
h) aliquota
del 5,70 per mille per gli immobili aventi la classificazione catastale nelle gruppoC/1-C/3-C/4-D/1-D/7-D/8;
i) aliquota
del 5,70 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o daimprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale così come previsto
dall’art.11 delle legge 09.1.1963, n.9 e dall’art.10 del Regolamento comunale I.C.I.;
j) aliquota ordinaria
del 7 per mille, da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi natura inaggiunta agli immobili indicate alle precedenti lettere;
Gli immobili indicati alle lettere b),c),d),e),f),h), non usufruiscono della detrazione di imposta prevista
per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto all’art.6 del
regolamento comunale I.C.I.;
-
Detrazione per abitazione principale di cui la punto a) è pari €.103,29—-Detrazione d’imposta di €.130,00 per alcune categorie sociali –Delibera C.C. n.5 del 05.2.2007-
-L’imposta I.C.I. può essere versata sul c/c post.n.13280722Comune di Latiano –Servizio Tesoreria- o F24.