LA GIUNTA COMUNALE

OMISSI…..

D  E  L  I  B  E  R  A

  1. per le motivazioni espresse in narrativa di determinare dal 1° gennaio 2006 e aliquote per  l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per le diverse tipologie di immobili  sottoindicati nelle seguenti misure: 

 

a)      aliquota del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b)      aliquota del 4 per mille, per le abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;

c)      aliquota del 4 per mille, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)      aliquota del 4 per mille, per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la titolarità per il pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: tarsu, energia elettrica, ecc.);     

e)      aliquota del 4 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo Case Popolari;

f)       aliquota del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori regolarmente comunicata all’ufficio tecnico del Comune;

g)      aliquota del 4 per mille, per le pertinenze dell’abitazione principale. Si considerano parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte, cantine e simili), anche se distintamente iscritti in catasto. Detta agevolazione è concessa limitatamente aduna sola unità immobiliare che costituisce pertinenza dell’abitazione principale del proprietario.

h)      aliquota del 5,70 per mille per gli immobili aventi la classificazione catastale nelle gruppo C/1-C/3-C/4-D/1-D/7-D/8;

i)        aliquota del 5,70 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale così come previsto dall’art.11 delle legge 09.1.1963, n.9 e dall’art.10 del Regolamento comunale I.C.I.;                              

j)        aliquota ordinaria del 6,50 per mille, da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi natura in aggiunta agli immobili indicate alle precedenti lettere;

        Gli immobili indicati alle lettere b),c),d),e),f),h), non usufruiscono della detrazione di imposta prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto all’art.6 del regolamento comunale I.C.I.;

-Detrazione per abitazione principale di cui la punto a) è pari €.103,29—

-Detrazione d’imposta di €.130,00 per alcune categorie sociali –Delibera C.C. n.10 del 31.12.2006-

-L’imposta I.C.I. deve essere versata sul c/c post.n.13280722 Comune di Latiano –Servizio Tesoreria-