Comune di
LATIANO Provincia di BRINDISIDELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 del Reg. Gen. Data 10.02.2005
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILE (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
DAL 1 GENNAIO 2005.
OMISSIS..
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis..
D E L I B E R A
1
)- per le motivazioni espresse in narrativa di determinare dal 1° gennaio 2005 le aliquote perl’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per le diverse tipologie di immobili sottoindicati
nelle seguenti misure:
a)- aliquota del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
b)- aliquota del 4 per mille, per le abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto
che lo utilizzi come abitazione principale;
c)- aliquota del 4 per mille, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d)- aliquota del 4 per mille, per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al
primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la titolarità per il
pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: tarsu, energia elettrica,
ecc.);
e)- aliquota del 4 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo Case
Popolari;
f
)- aliquota del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da impreseche hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili,
limitatamente per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori regolarmente
comunicata all’ufficio tecnico del Comune;
g)- aliquota del 4 per mille, per le pertinenze dell’abitazione principale. Si considerano parte
integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2
(depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte, cantine e
simili), anche se distintamente iscritti in catasto. Detta agevolazione è concessa limitatamente
aduna sola unità immobiliare che costituisce pertinenza dell’abitazione principale del proprietario.
h)- aliquota del 5,70 per mille per gli immobili aventi la classificazione catastale nelle gruppo
C/1-C/3-C/4-D/1-D/7-D/8;
I)- aliquota del 5,70 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale così come previsto dall’art.11
delle legge 09.1.1963, n.9 e dall’art.10 del Regolamento comunale I.C.I.;
l)- aliquota ordinaria del 6,50 per mille, da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi
natura in aggiunta agli immobili indicate alle precedenti lettere;
Gli immobili indicati alle lettere b),c),d),e),f),h), non usufruiscono della detrazione di imposta
prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto
all’art.6 del regolamento comunale I.C.I.;
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 03.05.2005
Determinazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per alcune
categori sociali dal 1 gennaio 2005.
OMISSIS..
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS..
D E L I B E R A
1 - di determinare per l’anno 2005, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3, art. 8, del decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione e dall’art. 9 del Regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, la detrazione I.C.I. nella misura
di €.130,00 limitatamente alla categoria di contribuenti soggetti passivi dell’imposta comunale sugli
immobili che si trovano in particolari situazioni socio-economiche ed in possesso dal 1° gennaio
2005 dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:
a) per i contribuenti titolari esclusivamente della sola abitazione principale di residenza che
percepiscono una pensione o assegno sociale INPS – categoria PS o AS - e/o pensione di
invalidità civile al 100% con relativo assegno di accompagnamento;
2 - di dare atto che, al fine del riconoscimento della detrazione a favore dei soggetti che si trovano
nelle condizioni di cui alla lettera a) al numero 1 del deliberato, occorre che i contribuenti
interessati presentino entro e non oltre la data di scadenza del 31 luglio 2005, apposita richiesta
utilizzando i modelli a tal fine predisposti dal Servizio Tributi del Comune, al quale devono essere
allegati i documenti che comprovano il possesso dei requisiti medesimi dal 1° gennaio 2005.
La mancata presentazione nei termini della relativa richiesta, fa venire meno la concessione
delle detrazione indicata al punto 1 e delle altre agevolazioni previste all’art. 6 del Regolamento
I.C.I.;
5- di precisare che la detrazione determinata in €.130,00 viene riconosciuta limitatamente ai
contribuenti che sono nelle condizioni previste alle lettere a) punto 1 del deliberato, mentre per le
restanti categorie di contribuenti compete la detrazione di legge pari € 103,29 prevista al comma 3,
art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.