PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2008

……omissis…..

 

 

DELIBERA

 

A)    Di approvare le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2008,come segue:

 

1) aliquota ordinaria:   ( 7,00) per mille; 

 

2)  aliquota ridotta, da applicare:

 

-          per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: ( 5,50) per mille;

 

-          pertinenze dell’abitazione principale quali  le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ancorchè distintamente iscritte in Catasto nelle categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta del ( 5,50) per mille, nel limite massimo di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce la abitazione principale.

3) aliquota da applicare per i terreni agricoli:           ( 5,50) per mille 

 

4) aliquota da applicare per le aree fabbricabili:        ( 7,00) per mille 

 

B) Di determinare per l’anno 2008  il valore delle aree fabbricabili nelle seguenti misure:

 

·         Zone B – centro abitato -    ……………………….… €.       65,00 al Mq.

·         Zona C/5 – Via Pertini – S.Caterina, Ruffilli ecc…    €.       75,00 al Mq.

·         Zona C/1 – C/2 – C/6 – C/9 -C/8 –  C/10 e C/11..    €.        45,00 al Mq.

·         Zona C/3 e C/4    …………………………………….  €.       20,00 al Mq.

·         Zona C/7 …………………….. …………………         €.       10,00 al Mq.

·         Zona D –D/1 – C.da Cazzei    ………………………. €.       10,00 al Mq.

 

C)        Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorren­za del suo ammontare, €. 104,00 rapportate al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per  abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e risultante dai registi anagrafici.

 

            La detrazione di cui al punto C) si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Inoltre la detrazione di € 104,00 si applica alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locate. Inoltre a quelle concesse  in uso gratuito a parenti in linea diretta  o collaterale entro il secondo grado (genitori a figli purchè coniugati), in tal caso scontano l’aliquota del 7 per mille;

 

1)    Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

 

            1.1 - PENSIONATI

-                    Sia elevata la  detrazione a €. 200,00 esclusivamente per i titolari di pensione a condizione che i componenti del nucleo familiare non siano titolari di beni patrimoniali oltre la casa di abitazione e pertinenza, nel territorio nazionale,  abbiano compito il 65° anno di età alla data del 01/01/2008 e che abbiano un reddito complessivo Irpef del nucleo familiare riferito all’anno 2007 non superiore ai limiti di reddito di cui alla tabella A) allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. Se il reddito è superiore opera la detrazione e l’ulteriore detrazione prevista per legge;

 

      1.2. – PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

-                    Sia elevata la detrazione a €. 250,00 esclusivamente per i soggetti che hanno lo status di handicap grave, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 e/o un grado di invalidità civile al 100% risultante da attestato rilasciato dagli organi competenti, anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purchè inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI e che abbiano un reddito complessivo Irpef del nucleo familiare riferito all’anno 2007 non superiore ai limiti di reddito di cui alla tabella A) allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. Se il reddito è superiore opera la detrazione e l’ulteriore detrazione prevista per legge;

 

      1.3. – INVALIDI CIVILI

-                    Sia elevata la detrazione a €. 250,00 esclusivamente per i soggetti che hanno un grado di invalidità civile superiore al 75% risultante da attestato rilasciato dagli organi competenti, anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purchè inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI e che abbiano un reddito complessivo Irpef del nucleo familiare riferito all’anno 2007 non superiore ai limiti di reddito di cui alla tabella A) allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. Se il reddito è superiore opera la detrazione e l’ulteriore detrazione prevista per legge;

 

      1.4 – FAMIGLIE NUMEROSE

-                    Sia elevata la  detrazione a €. 250,00 esclusivamente per i soggetti che abbiano nel proprio nucleo alla data del 01/01/2008 numero cinque o più componenti,  che gli stessi non siano titolari di beni patrimoniali oltre la casa di abitazione e pertinenza, nel territorio nazionale,   e che abbiano un reddito complessivo Irpef riferito all’anno 2007 non superiore ai limiti di reddito di cui alla tabella A) allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. Se il reddito è superiore opera la detrazione e l’ulteriore detrazione prevista per legge;

              

      Di stabilire che tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in questo Comune e previa istanza da produrre all’Ufficio Tributi con allegata la documentazione della situazione economica ISE per l’ottenimento di tali benefici,  anche per gli anni successivi;

 

D.   di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni consentono di rispettare l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione e determinano un gettito dell’imposta stimato in Euro 875.000,00;

E    di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2008 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

F.   di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

G.  di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs.vo  18/8/2000, n.267.

 

 

 

TABELLA A)

 

LIMITI DI REDDITO PER ACCEDERE ALLE MAGGIORI DETRAZIONI

 

               

N.ro componenti il Nucleo Familiare

Limiti di reddito anno

2007

1

Fino ad €.     8.500,00

2

Fino ad €.   10.500,00

3

Fino ad €.  13.588,00

4

Fino ad €.  14.117,00

5

Fino ad €.  15.633,00

Oltre 5

€. 516 in aggiunta per ogni familiare in più