Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 3/04/2006

……omissis…..

 

 

 

 

DELIBERA

 

A)Di approvare le aliquote dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006,come segue:

 

1) aliquota ordinaria:   ( 7,00) per mille; 

 

2) aliquota ridotta, da applicare:

 

-          per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:            ( 5,50) per mille;

 

-          per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, escluse le pertinenze, dagli stessi possedute in ag­giunta all’abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta  entro il secondo grado (esclusivamente dai genitori ai figli  purchè coniugati):       ( 7,00) per mille;

 

-          pertinenze dell’abitazione principale quali  le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ancorchè distintamente iscritte in Catasto nelle categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta del ( 5,50) per mille, nel limite massimo di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce la abitazione principale.

3) aliquota da applicare per i terreni agricoli:          ( 5,50) per mille 

 

4) aliquota da applicare per le aree fabbricabili:  ( 7,00) per mille 

 

B) Di determinare per l’anno 2006  il valore delle aree fabbricabili nelle seguenti misure:

 

·        Zona B – centro abitato -    ……………………….… €. 65,00 al Mq.

·        Zona C/5 – Via Pertini – S.Caterina, Ruffilli ecc…   €.  75,00 al Mq.

·        Zona C/1 – C/2 – C/6 – C/8 –  C/10 e C/11   …….. €.   45,00 al Mq.

·        Zona C/9             …………………………………….  €.  30,00 al Mq.

·        Zona C/3 e C/4    ……………………………………. €.              20,00 al Mq.

·        Zona C/7 …………………….. …………………        €.   10,00 al Mq.

·        Zona D –D/1 – C.da Cazzei    ……………………….€.             10,00 al Mq.

 

1.      Di stabilire  che, per gli anni pregressi non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando il valore dichiarato dal contribuente non superi il 30% del valore determinato dai suindicati valori determinati;

 

C)        Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorren­za del suo ammontare, €. 104,00 rapportate al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per  abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

            Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Inoltre la detrazione di € 104,00 si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta  o collaterale entro il secondo grado (genitori a figli purchè coniugati), oltre che a quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;

 

 

1)      Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

 

-          Sia elevata la  detrazione a €. 200,00 esclusivamente per i titolari di pensione minima INPS, titolari di pensione sociale o assegno sociale a condizione che, sia gli uni che gli altri, non siano titolari di beni patrimoniali oltre la casa di abitazione e pertinenza, nel territorio nazionale;

-          Sia elevata la detrazione di €. 150,00 esclusivamente per i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 (handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purchè inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI;

-           Sia elevata la detrazione di €. 230,00 esclusivamente per i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 (handicap grave) e titolari di provvedimento di indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 , 508/1988, 381/1970 e 382/1970,  anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purchè inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI.

              

               Di stabilire che tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in questo Comune e previa istanza da produrre all’Ufficio Tributi con allegata la documentazione probatoria per l’ottenimento di tali benefici di cui alla legge 104/92, anche per gli anni successivi;