DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 32 DEL 21/03/2005
1) aliquota ordinaria: ( 7,00) per mille;
2) aliquota ridotta, da applicare:
- per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: ( 5,50) per mille;
- per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, escluse le pertinenze, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il secondo grado (esclusivamente dai genitori ai figli purchè coniugati): ( 7,00) per mille;
- pertinenze dell’abitazione principale quali le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ancorchè distintamente iscritte in Catasto nelle categorie C2, C6 e C7, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta del ( 5,50) per mille, nel limite massimo di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell'immobile che costituisce la abitazione principale.
3) aliquota da applicare per i terreni agricoli: ( 5,50) per mille
4) aliquota da applicare per le aree fabbricabili: ( 7,00) per mille
B) Di determinare per l’anno 2005 il valore delle aree fabbricabili nelle seguenti misure:
· Zona B – centro abitato - ……………………….… €. 65,00 al Mq.
· Zona C/5 – Via Pertini – S.Caterina, Ruffilli ecc… €. 75,00 al Mq.
· Zona C/1 – C/2 – C/6 – C/8 – C/10 e C/11 …….. €. 45,00 al Mq.
· Zona C/9 ……………………………………. €. 30,00 al Mq.
· Zona C/3 e C/4 ……………………………………. €. 20,00 al Mq.
· Zona C/7 …………………….. ………………… €. 10,00 al Mq.
· Zona D –D/1 – C.da Cazzei ……………………….€. 10,00 al Mq.
1. viene stabilito che, per gli anni pregressi non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando il valore dichiarato dal contribuente non superi il 30% del valore determinato dai suindicati valori determinati;
C) viene stabilito che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 104,00 rapportate al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Inoltre la detrazione di € 104,00 si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale entro il secondo grado (da genitori a figli purchè coniugati), oltre che a quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;
1) viene stabilito che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:
- Sia elevata la detrazione a €. 207,00 esclusivamente per i titolari di pensione minima INPS, titolari di pensione sociale o assegno sociale a condizione che, sia gli uni che gli altri, non siano titolari di beni patrimoniali oltre la casa di abitazione e pertinenza, nel territorio nazionale;
- Sia elevata la detrazione di €. 150,00 esclusivamente per i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 (handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purchè inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI;
- Sia elevata la detrazione di €. 207,00 esclusivamente per i soggetti che rientrano nelle caratteristiche dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 (handicap grave) anche se non sono titolari dei diritti reali degli immobili purchè inseriti nel nucleo familiare del contribuente ICI e titolari di provvedimento di indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 , 508/1988, 381/1970 e 382/1970..
Viene stabilito che tali agevolazioni vengono esercitate esclusivamente per le persone residenti in questo Comune e previa istanza da produrre all’