¨ ORIGINALE

 

 ¨ COPIA CONFORME

 

 

Comune di Carovigno (BR)

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Delibera n. 17

Adunanza del 21 aprile 2007

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2007

 

L’anno duemilasette il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 8,00  presso la sede comunale.

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Consigliere

Presente

Assente

Consigliere

Presente

Assente

ZIZZA Vittorio

Si

 

CARLUCCI Pietro

Si

 

SEMERARO Nicola

Si

 

CERVELLERA Martino

Si

 

MELE Cosimo

Si

 

SBANO Giuseppe

Si

 

DE BIASI Francesco

Si

 

FUSCO Rosaria

No

 

BARELLA Antonio

Si

 

ANNICCHIARICO Giuseppe

Si

 

PECICCIA A. Raffaele

Si

 

LOCOROTONDO Giancarlo

No

 

EPIFANI Vincenzo

Si

 

SAPONARO Vito

Si

 

SIMEONE Leonardo

Si

 

LANZILLOTTI Angelo

No

 

BRANDI Carmine

Si

 

PERRINO Vito Angelo

No

 

DE SIMONE Silvio

Si

 

PAGLIARA Antonio

Si

 

 

 

 

Totale

17

 

 

 

Presiede il  Presidente del Consiglio comunale  Sign. Giuseppe Sbano il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

 

Partecipa il Segretario comunale Sig. dott. Domenico RUGGIERO con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

  che l’Imposta comunale sugli Immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

  che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote ICI;

  che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali;

  che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1993 attribuisce ai comuni la facoltà di ridurre l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, nonché, in alternativa, di elevare fino ad un massimo di Euro 258,23 l’importo della detrazione base di Euro 103,29, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

  che l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta purché il comune non applichi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

  che l’art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 consente di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

  che l’art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 prevede la possibilità di applicare aliquote più favorevoli, anche inferiori al minimo, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi “tipo” previsti da tale norma;

  che lo stesso art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 stabilisce che i comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono fissare un’aliquota ICI più elevata, in misura superiore fino al 2 per mille rispetto al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

  che l’art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 prevede la possibilità di stabilire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

  che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

  che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che l’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera C.C. n. 69 del 13.11.2003;

CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;

VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTA la Circolare FL 05/2007 del Ministero dell'Interno che ha prorogato al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2007;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale;

Con i seguenti             voti favorevoli:            n.14

                             Voti contrari:                      n.03

 

DELIBERA

 

I.   di stabilire che le aliquote ICI applicate dal Comune di Carovigno per l’annualità 2007 sono le seguenti:

  aliquota ordinaria: sei  per mille;

  aliquota abitazione principale: cinquevirgolacinque per mille;

II.  di quantificare la detrazione ICI spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 129,11;

IV. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni consentono di rispettare l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

V.  di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2007 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VI. di inviare il presente atto a:

·          Concessionario della Riscossione;

·          Ministero delle Finanze;

·          Agenzia delle Entrate di Ostuni.

 

Di pubblicare il presente atto per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, così come previsto dal comma 4 dell'art.58 del D.Lgs. n.446/97.

 

Per il parere di regolarità tecnica e contabile

Dott. Giovanni Quartulli

 

  Il Presidente                                                                                          Il Segretario comunale

Giuseppe Sbano                                                                                     dott. Domenico RUGGIERO

 

___________________________________________________________________________________

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune oggi _______________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  _______________ ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco n. __________ trasmesso ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267.

 

Il Segretario comunale

dott. Domenico RUGGIERO

 

___________________________________________________________________________________________________

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

Il Segretario comunale

dott. Domenico RUGGIERO

Addì,______________________

 

¨ ORIGINALE della Deliberazione

¨ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

 

Il Segretario comunale

dott. Domenico RUGGIERO