LA GIUNTA  COMUNALE

 

PREMESSO :

·       che il titolo I, capo I del D.Lgs 3 dicembre 1992, n. 504, con le successive modifiche ed integrazioni legislative, istituisce e disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ;

·       che l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , come modificato dall’art. 56 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini della deliberazione del bilancio di previsione, fissando l’entità del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste ;

·       che,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 (T.U.E.L.),  compete alla Giunta Comunale determinare le tariffe e le aliquote di imposta, ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo ;

·       che, i citati artt. 42 e 172 del T.U.E.L. attribuiscono al Consiglio Comunale la disciplina generale delle suddette tariffe ed aliquote, ratificando, contestualmente alla delibera del bilancio di previsione, i corrispondenti provvedimenti di Giunta ;   

 

VISTI :

·       i commi da 48 a 59 dell’art.3, legge 23 dicembre 1996, n.662 ( legge collegata alla manovra finanziaria 1997) con i quali sono stati modificati , gli artt. 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. n.504/92 (commi 53 - 3 - 55), in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

·       i commi 1 e  3 dell’art.18 della legge del 23 dicembre 2000, n.388 (Finanziaria per l’anno 2001) con i quali, rispettivamente :

n    è stato sostituito il comma 2 dell’art. 10, D.Lgs n. 504/1992, in materia di versamenti I.C.I. ;

n    è stato modificato il comma 12 dell’art. 30, L. n.488/1999, relativo al trattamento delle pertinenze ai fini I.C.I. ;

·       l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come novellato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 448/2001, in materia di termini per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi locali ;   

·         Vista la legge 1 marzo 2005 n.26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 02.03.2005, con la quale viene prorogata al 31 marzo 2005 l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2005;

·       CONSIDERATE le attuali minori entrate statali e le sempre maggiori funzioni delegate da parte dello Stato agli Enti Locali;

 

RITENUTO :

·       per quanto sopra di dover  confermare le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 nel  seguente modo:

a)    abitazione principale : aliquota del 5,5 per mille;

b)    pertinenze dell’abitazione principale : aliquota del 5,5 per mille ;

c)    altri immobili imponibili : aliquota del 6,00 per mille;

d)    detrazione abitazione principale :  euro129,11 ;

·       che la conferma, per l’anno 2005, delle predette aliquote, assicura l’equilibrio del bilancio 2005, e permette di garantire, sia pure in misura minima, i servizi  di pubblica utilità da prestare alla  popolazione ;

 

PRESO ATTO degli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione ;    

VISTE le disposizioni legislative richiamate in precedenza ;

 

VISTO lo Statuto Comunale

 

VISTO il Regolamento Comunale  di Contabilità ;

 

VISTO il Regolamento Comunale I.C.I.;

 

VISTO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

 

UDITI gli interventi dei signori assessori comunali

 

con voti unanimi e palesi

                                                              

D E L I B E R A

 

di fissare per l’anno 2005 le seguenti  aliquote ai fini I.C.I.:

·       abitazione principale : aliquota del 5, 5 per mille;

·       pertinenze dell’abitazione principale: aliquota del 5, 5 per mille

·       restanti immobili imponibili : aliquota del 6,00 per mille;

·       detrazione abitazione principale : euro 129,11

 

di dare atto che nella determinazione delle predette aliquote nonchè nella determinazione della detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

di inviare copia della presente deliberazione;

·       al concessionario della riscossione;

·       al Ministero delle Finanze;

·       all’Agenzia delle Entrate di Ostuni;

 

di pubblicare il presente atto per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, così come previsto dal comma 4 dell’art.58 del D.Lgs n.446/97;

 

di notificare il presente atto al Responsabile del servizio finanziario;

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. =====================