IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
– che l’Imposta comunale sugli Immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;
– che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote ICI;
– che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali;
– che l’art. 1, comma 5, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto un aumento della detrazione sull’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 euro e con esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9;
– che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1993 attribuisce ai comuni la facolt di ridurre l’imposta dovuta per l’unit immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, nonché, in alternativa, di elevare fino ad un massimo di Euro 258,23 l’importo della detrazione base, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;
– che l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta purché il comune non applichi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unit immobiliari tenute a disposizione;
– che l’art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 consente di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le unit immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
– che l’art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 prevede la possibilit di applicare aliquote più favorevoli, anche inferiori al minimo, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi “tipo” previsti da tale norma;
– che lo stesso art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 stabilisce che i comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono fissare un’aliquota ICI più elevata, in misura superiore fino al 2 per mille rispetto al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
– che l’art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unit immobiliare posseduta a titolo di propriet o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 prevede la possibilit di stabilire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
– che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facolt di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unit immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
– che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che l’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attivit la costruzione e l’alienazione di immobili;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;
CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;
VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 che ha disposto il rinvio al 31 Maggio 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;
VISTO il parere favorevole di regolarit tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarit contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario comunale;
Sentiti gli interventi e preso atto dei fatti di cui al processo verbale della seduta da porre agli atti;
Con n° 12 voti favorevoli e n°. 4 voti contrari (Del Coco, Nicolardi, Albanese, N. Serinelli)
DELIBERA
I. di stabilire che le aliquote ICI applicate dal Comune di Torchiarolo per l’annualit 2008 sono le seguenti:
– aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
– aliquota abitazione principale: 5 per mille;
registrato ad un Soggetto che le utilizzi
come abitazioni principali 5%°
gratuito ai figli 5%° - Detrazione € 103.29
–
II. di quantificare la detrazione ICI spettante per l’unit immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29 oltre alla ulteriore detrazione dell’1,33 per mille disciplinata dalla legge n. 244/2007;
III. Ritenuto confermare l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale posseduta da Soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di “Handicap in Situazione di Gravit ”, così come previsto dal comma 3 art.
IV. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni consentono di rispettare l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione e determinano un gettito dell’imposta stimato in Euro 880.000,00;
V. di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualit 2008 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualit successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
VI. di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione, al Consorzio ANCI-CNC per
VII. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.