Delibera n. 25 del 03.03.06

Aliquote Ici esercizio 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Titolo I capo I del D.Lgs.504/92 concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'immobile ;

Visto che ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.504/92 come modificato dall'art.3, comma 53 della Legge 662/96 l'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo;

Visto l'art.6 comma 2 del D.Lgs. 504/92, come modificato dalla legge 662/96 il quale dispone che " l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati ";

Visto l'art.8 comma 2, del D.Lgs. n.504/92 , come modificato dall'art.3 legge 662/96 il quale dispone che:" dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione";

Visto il comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92,  modificato dall’art.3 del D.L.N.50 del 11/03/97 convertito nella   L. 122/97   il quale prevede la facoltà di elevare la detrazione principale per la prima casa limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale ;

Ritenuto quindi prevedere una ulteriore detrazione per l’abitazione principale posseduta da Soggetti passivi  nel cui nucleo familiare  è presente un portatore di “ Handicap in Situazione di Gravità”,  così come previsto dal comma 3 art.3  L. 104/92, certificata dalla ASL competente;

Ritenuto di non dover incrementare la complessiva pressione fiscale e di confermare quindi, per l’esercizio 2006, le aliquote ICI dell'esercizio 2005 nella misura sotto riportata:

registrato ad un Soggetto che le utilizzi

come abitazioni principali                     5%°

gratuito ai figli   5%° - Detrazione € 103.30

Visti i pareri favorevoli espressi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Visto il Regolamento comunale di Contabilità 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

·        di prevedere una ulteriore detrazione per l’abitazione principale posseduta da Soggetti passivi  nel cui nucleo familiare  è presente un portatore di “ HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA”,  così come previsto dal comma 3 art.3  L. 104/92, certificata dalla ASL competente fissando tale detrazione nella misura di ulteriori € 50 a favore di quei soggetti per i quali ricorrono congiuntamente le sottoindicate condizioni:

 a)  soggetti passivi  nel cui nucleo familiare  è presente un portatore di “ HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA” ,  così come previsto dal comma 3 art.3  L. 104/92, certificata dalla ASL competente;

b)      che l’abitazione principale unitamente ad unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7  costituiscano gli unici  immobili posseduti a titolo di proprietà , usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio comunale;

c)      che il reddito complessivo annuo lordo  ai fini IRPEF del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente non sia superiore a € 14.000. Tale limite reddituale  viene maggiorato di € 1.000  per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

 

Nel caso della lettera  b)  l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 50,00 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprietà immobiliare;

La presentazione presso il Comune delle domande per il riconoscimento del diritto all’ulteriore detrazione di € 50,00  deve avvenire entro il 31/12/2006 a mezzo autocertificazione di possesso di tutti i requisiti, accompagnata dalla certificazione   ASL. comprovante  “ L’ HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA” ,

L’Ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazioni infedeli, si provvederà al recupero della minore imposta  con  relative sanzioni ed interessi.