ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27.6.2011
Oggetto: Approvazione aliquote I.C.I. anno 2011.
Nella seduta del 27 giugno u.s. il Consiglio Comunale ha
DELIBERATO quanto segue:1)- di approvare per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni per l’ Imposta Comunale sugli Immobili qui riportate
a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille,
b) aliquota abitazione principale: 4,5 per mille
c) aliquota per abitazioni e relative pertinenze del centro storico: 3 per mille
d) aliquota per gli immobili posseduti dalle Imprese Costruttrici e non venduti, per i primi tre anni: 4 per mille
e) aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado: 4,5 per mille;
f) aliquota per le abitazioni concesse in fitto alle condizioni stabilite negli accordi ai sensi della legge n.431/1998: 4,5 per mille
g) detrazione abitazione principale: euro 129,12
h) detrazione per fabbricati dati in uso gratuito a parenti di primo grado per abitazione principale: euro 129,12
i) detrazione per abitazione principale per l’anziano solo ultra sessantacinquenne e per famiglie con disabile oltre il 66,66%: euro 258,24
j) i valori di riferimento per le aree edificabili per l’anno 2011: sono quelli approvati per il 2002 rivalutati del 16,40% pari al indice d’inflazione media dal 2003 al 2010;
k) si confermano le riduzioni ed agevolazioni previste: del 30% se il soggetto proprietario delle aree edificabili è bracciante agricolo e le aree sono coltivate; del 10% se le aree sono coltivate;
l) In considerazione delle peculiarità ubicazionali e di effettiva edificabilità i proprietari e/o comproprietari di aree edificabili zonizzate come D6 (zona Montegrosso), D6-8 (zona S.S. 170 dir A) e D8 (zona strada per Castello) la cui superficie totale è inferiore a 5 ettari sono esentati dal pagamento dell’imposta. Per le suddette zone continuano ad essere tenuti al pagamento:
i. i proprietari e/o comproprietari di aree con superficie totale non inferiore a 5 ettari;
ii. i proprietari e/o comproprietari di aree di qualsiasi superficie inserite in piani di lottizzazione adottati dal Comune.
m) In considerazione del vincolo idrogeologico imposto dal P.A.I. le aree edificabili, sottoposte a detto vincolo sono esentate dal pagamento dell’I.C.I.
n) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. del D.Lgs. 267/2000.