ALIQUOTE
Le aliquote per l’anno 2011 sono le seguenti:
•
aliquota ordinaria 6,5‰;•
aliquota ridotta 5‰ per l’abitazione principale (solo immobili accatastati A1, A8, A9)•
aliquota ridotta 5‰ per abitazioni oggetto di Contratto Convenzionato a Canone Concordato;•
aliquota maggiorata 7‰ per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in aggiunta all’abitazioneprincipale, non locati e non concessi in comodato.
DETRAZIONE
Solo per gli immobili classati A1, A8 ed A9 adibiti ad abitazione principale, la
Detrazione Comunale
è pari ad euro 130,00.IMMOBILI ESCLUSI DAL TRIBUTO AI SENSI DEL D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito con
modificazioni dalla legge n. 126 del 24/7/2008
E’ esclusa dal tributo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (non
appartenente alle categorie catastali A1, A8 ed A9), cioè quella in cui il
soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria
residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.
Sono assimilati al regime di esclusione previsto per l’abitazione principale:
a)
gli immobili adibiti ad abitazioni dei custodi, così come definite dalContratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dall’art. 659 del
codice di procedura civile;
b)
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani edisabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
ai sensi della Legge 662/96;
c)
gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado(compreso le pertinenze di cui al successivo punto d) a condizione che vi
dimorino abitualmente e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente
il nucleo familiare, la proprietà di unità abitative esistenti sul territorio
comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento
ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d’uso.
L’accertamento dello stato di dimora abituale è eseguito d’Ufficio. I soggetti
interessati devono presentare apposite dichiarazioni, aventi valore sostitutivo
di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, in relazione alla necessità di dimostrare la esistenza del comodato di uso
gratuito ed alla attestazione circa la inesistenza dei suesposti diritti reali
su beni immobili relativamente alla sfera giuridica dei comodatari, dei loro
coniugi e di ogni altro componente il loro nucleo familiare. Inoltre, nel caso
di più proprietari dell’immobile ceduto in comodato, la dichiarazione rilasciata
dal singolo comodante obbliga anche gli altri. Infine, se i comodanti non siano
tutti legati con i comodatari da rapporto di parentela in linea retta di primo
grado, l’esclusione viene effettuata in misura proporzionale alla quota di
proprietà spettante al soggetto legato dal rapporto di parentela.
La dichiarazione tesa ad ottenere l’esclusione prevista in materia di comodato
di uso gratuito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la scadenza
del termine previsto per il versamento della seconda rata ICI;
d)
le parti, considerate integranti dell’abitazione principale (compreso quelleintegranti delle unità immobiliari ad essa assimilate, elencate nel presente
articolo) e cioè: le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
Sono soggette al regime delle pertinenze un solo immobile di cat. C2 ( magazzini
e locali di deposito) e/o un solo immobile di cat. C6 ( stalle, scuderie,
rimesse ed autorimesse). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario
o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che
questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
e)
le unità immobiliari possedute da parenti in linea collaterale di secondogrado, ovvero in linea retta di primo grado, se oggetto di scambio tra detti
parenti ed utilizzate da ciascuno di essi quali abitazioni principali;
f)
le case coniugali il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento diseparazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, non risulta assegnatario a condizione che il soggetto passivo
stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la
casa coniugale;
g)
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietàindivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai
sensi della Legge 662/96;
h)
gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadiniitaliani non residenti, tali immobili non devono essere stati locati (nel caso
il cittadino italiano non residente possieda nel territorio comunale più di una
unità immobiliare l’esclusione
(per maggiori informazioni leggere gli artt. 20 e 20 BIS del regolamento
comunale i.c.i. – sito internet:
http://www.comune.barletta.ba.it/retecivica/tributi/indici.htm)
Per ulteriori informazioni si potrà contattare:
-
Servizio Tributi del Comune di Barletta – tel. 0883-57.86.70;- Ufficio relazioni con il Pubblico (
U.R.P.) - tel. 0883-57.84.64;