ALIQUOTE

Le aliquote per l’anno 2011 sono le seguenti:

aliquota ordinaria 6,5‰;

aliquota ridotta 5‰ per l’abitazione principale (solo immobili accatastati A1, A8, A9)

aliquota ridotta 5‰ per abitazioni oggetto di Contratto Convenzionato a Canone Concordato;

aliquota maggiorata 7‰ per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in aggiunta all’abitazione

principale, non locati e non concessi in comodato.

DETRAZIONE

Solo per gli immobili classati A1, A8 ed A9 adibiti ad abitazione principale, la

Detrazione Comunale è pari ad euro 130,00.

IMMOBILI ESCLUSI DAL TRIBUTO AI SENSI DEL D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito con

modificazioni dalla legge n. 126 del 24/7/2008

E’ esclusa dal tributo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (non

appartenente alle categorie catastali A1, A8 ed A9), cioè quella in cui il

soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria

residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza.

Sono assimilati al regime di esclusione previsto per l’abitazione principale:

a) gli immobili adibiti ad abitazioni dei custodi, così come definite dal

Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dall’art. 659 del

codice di procedura civile;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e

disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

ai sensi della Legge 662/96;

c) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado

(compreso le pertinenze di cui al successivo punto d) a condizione che vi

dimorino abitualmente e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente

il nucleo familiare, la proprietà di unità abitative esistenti sul territorio

comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento

ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d’uso.

L’accertamento dello stato di dimora abituale è eseguito d’Ufficio. I soggetti

interessati devono presentare apposite dichiarazioni, aventi valore sostitutivo

di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre

2000, in relazione alla necessità di dimostrare la esistenza del comodato di uso

gratuito ed alla attestazione circa la inesistenza dei suesposti diritti reali

su beni immobili relativamente alla sfera giuridica dei comodatari, dei loro

coniugi e di ogni altro componente il loro nucleo familiare. Inoltre, nel caso

di più proprietari dell’immobile ceduto in comodato, la dichiarazione rilasciata

dal singolo comodante obbliga anche gli altri. Infine, se i comodanti non siano

tutti legati con i comodatari da rapporto di parentela in linea retta di primo

grado, l’esclusione viene effettuata in misura proporzionale alla quota di

proprietà spettante al soggetto legato dal rapporto di parentela.

La dichiarazione tesa ad ottenere l’esclusione prevista in materia di comodato

di uso gratuito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la scadenza

del termine previsto per il versamento della seconda rata ICI;

d) le parti, considerate integranti dell’abitazione principale (compreso quelle

integranti delle unità immobiliari ad essa assimilate, elencate nel presente

articolo) e cioè: le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

Sono soggette al regime delle pertinenze un solo immobile di cat. C2 ( magazzini

e locali di deposito) e/o un solo immobile di cat. C6 ( stalle, scuderie,

rimesse ed autorimesse). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario

o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,

dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di

diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che

questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

e) le unità immobiliari possedute da parenti in linea collaterale di secondo

grado, ovvero in linea retta di primo grado, se oggetto di scambio tra detti

parenti ed utilizzate da ciascuno di essi quali abitazioni principali;

f) le case coniugali il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili

del matrimonio, non risulta assegnatario a condizione che il soggetto passivo

stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la

casa coniugale;

g) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai

sensi della Legge 662/96;

h) gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini

italiani non residenti, tali immobili non devono essere stati locati (nel caso

il cittadino italiano non residente possieda nel territorio comunale più di una

unità immobiliare l’esclusione

(per maggiori informazioni leggere gli artt. 20 e 20 BIS del regolamento

comunale i.c.i. – sito internet:

http://www.comune.barletta.ba.it/retecivica/tributi/indici.htm)

Per ulteriori informazioni si potrà contattare:

- Servizio Tributi del Comune di Barletta – tel. 0883-57.86.70;

- Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - tel. 0883-57.84.64;