Comune di BARI
Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12/05/2008 avente ad oggetto:
“ICI ANNO 2008. DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E CRITERI APPLICATIVI”
I L C O N S I G L I O
OMISSIS
DELIBERA
1) APPROVARE la relazione dell’Assessore ai Tributi;
2) APPROVARE, ai sensi dell’articolo 52, D.Lgs. n. 446/97 e del comma 156 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007, per il Comune di Bari, per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le detrazioni ed i criteri applicativi, come di seguito indicato:
ALIQUOTE
- Aliquota del 7 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle fattispecie di seguito precisate;
- Aliquota del 4,25 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali.
Ai fini dell’applicazione della suddetta aliquota e della detrazione di legge, si considerano abitazioni principali:
a) l’abitazione nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario;
c) due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’UTE ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa, a far data da tale istanza.
È equiparato all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della sola detrazione d’imposta di 103,29 euro, prevista nell’articolo 8, comma 2, D. Lgs. n. 504/92, l’alloggio concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, o ad affini, entro il primo grado; è altresì equiparato all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione di cui all’articolo 8, D. Lgs. n. 504/92, l’immobile assegnato, con provvedimento giurisdizionale, al coniuge separato o divorziato; tali equiparazioni sono riconosciute alle condizioni e secondo le modalità indicate nel Regolamento Unico delle Agevolazioni sui Tributi del Comune di Bari.
- Aliquota del 3 per mille per l’abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art.2 commi 3-4 della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata).
- Aliquota del 3 per mille per l’abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’accordo territoriale tra l’Amministrazione Comunale, l’EDISU e le Associazioni di Categoria, sottoscritto e depositato presso il Comune di Bari in data 14/07/1999;
- Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni – art. 2 comma
- Aliquota del 2,25 per mille per le unità immobiliari di proprietà dello Iacp e da questi regolarmente assegnate ed adibite ad abitazioni principali degli assegnatari;
DETRAZIONI
€ 103,29 e, in aggiunta, l’ 1,33 per mille del valore imponibile Ici, con un massimo di € 200,00 quale detrazione per l’abitazione principale.
Aumento della detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. n. 504/92 e s.m.i. di € 103,29 per le categorie di soggetti passivi in possesso di requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico, così come individuati nel Regolamento Unico delle Agevolazioni dei Tributi del Comune di Bari.
CRITERI APPLICATIVI
Per le abitazioni locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art.2 commi 3-4 della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni), alla richiesta del soggetto interessato dovrà essere allegata apposita autocertificazione, con cui il conduttore dichiari di utilizzare l’alloggio come dimora abituale, in merito alla quale l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
Per le abitazioni locate a studenti universitari (art. 5 comma 2 della legge 09/12/98, n. 431), alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresì allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Bari o il Politecnico di Bari e di non essere residenti nella Città di Bari, in merito alle quali l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
Le suddette richieste – autocertificazioni dei soggetti interessati, con gli eventuali allegati, dovranno essere inviate tramite raccomandata, ovvero consegnate a mano, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2009 . Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 le istanze e le dichiarazioni saranno sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Le suddette richieste-autocertificazioni, qualora siano state tempestivamente presentate con riferimento a precedenti annualità d’imposta , avranno validità anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati od elementi precedentemente dichiarati.
L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonché di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di dichiarazione infedele, verrà dato corso alle procedure di rito e all’applicazione delle sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi.
L’Assessorato ai Tributi divulgherà apposite brochure informative.
3) PREVEDERE in € 69.000.000,00 il gettito atteso Ici per l’anno 2008, dando atto che il minor gettito presunto di € 12.000.000,00 determinato dall’applicazione del comma 5 dell’articolo 1 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) sarà compensato mediante maggiori trasferimenti statali, da attuarsi secondo le modalità stabilite dal successivo comma 7 del citato articolo unico della Legge Finanziaria 2008.
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