Comune di BARI

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/04/2007 avente ad oggetto:

“ICI ANNO 2007.DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E CRITERI APPLICATIVI”

 

I L  C O N S I G L I O

 

OMISSIS

           

DELIBERA

1) APPROVARE la relazione dell’Assessore ai Tributi;

2) APPROVARE, ai sensi dell’articolo 52, D.Lgs. n. 446/97 e del comma 156 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007, per il Comune di Bari, per l’anno 2007, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le detrazioni ed i criteri applicativi, come di seguito indicato:

ALIQUOTE

- Aliquota del 7 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle seguenti fattispecie, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate:

- Aliquota del 4,25 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali.

Ai fini dell’applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge:

a) l’abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario;

c) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) in caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’UTE ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa, a far data da tale istanza.

E’ considerata abitazione principale l’alloggio posseduto dal contribuente che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non risulti assegnatario dell’alloggio, a meno che non sia proprietario di altro immobile per il quale usufruisca dell’aliquota agevolata.

È considerata abitazione principale l’unica unità immobiliare di proprietà, concessa in comodato d’uso gratuito o assegnata per provvedimento giurisdizionale a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado o ad affini entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica.

- Aliquota del 3 per mille per l’abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art.2 commi 3-4 della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata).

- Aliquota del 3 per mille per l’abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso  l’Università degli Studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’accordo territoriale tra l’Amministrazione Comunale, l’EDISU e le Associazioni di Categoria, sottoscritto e depositato presso il Comune di Bari in data 14/07/1999;

- Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni – art. 2 comma 4 L. n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni).

- Aliquota del 2,25 per mille per le unità immobiliari di proprietà dello Iacp e da questi regolarmente assegnate ed adibite ad abitazioni principali degli assegnatari;

 

DETRAZIONI

103,29 quale detrazione per l’abitazione principale.

Aumento della detrazione per l’abitazione principale da 103,29 ad 206,58 per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico:

PENSIONATI

Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad 9.950,00, con la maggiorazione di 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

PORTATORI DI HANDICAP

Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che nel nucleo familiare sia presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad 9.950,00, con la maggiorazione di 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

DISOCCUPATI

Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

c) che lo stato di disoccupazione sia in atto;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad 9.950,00, con la maggiorazione di 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

NUOVE COPPIE

Nuove coppie legate da vincolo matrimoniale, per le quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che abbiano contratto matrimonio non prima del 2006;

b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad 9.950,00, con la maggiorazione di 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

Per tali soggetti passivi, il diritto all’aumento della detrazione si applica sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di acquisto dell’immobile. Inoltre, se la nuova coppia entro il primo anno di matrimonio avrà un figlio, usufruirà per gli ulteriori due anni dell’aumento della detrazione.

La detrazione complessiva sarà pari all’imposta dovuta.

FAMIGLIE CON MINORI OSPITATI, ADOTTATI O IN AFFIDO

Famiglie che ospitano o hanno in adozione o in affido un minore, per le quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che il minore ospitato o in adozione o in affido sia inserito nello stato di famiglia alla data dell’1/01/2007;

b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad 9.950,00, con la maggiorazione di 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

RAGAZZE MADRI

Soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che nel nucleo familiare sia presente una ragazza-madre;

b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad 9.950,00, con la maggiorazione di 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

LAVORATORI ATIPICI

Soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad 9.950,00, con la maggiorazione di 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente, e derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, assimilati e redditi di lavoro autonomo occasionale.

FAMIGLIE NUMEROSE MONOREDDITO

Famiglie monoreddito, per le quali ricorrono congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, sia stato percepito esclusivamente da un solo componente di detto nucleo e non sia superiore ad 22.000,00;

d) che il numero di persone a carico del suddetto componente del nucleo familiare nell’anno precedente sia stato almeno pari a cinque.

ULTRAOTTANTENNI

Soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che abbiano un’età superiore ad ottanta anni;

b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;

c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad 40.000,00;

d) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta.

Per tali soggetti passivi la detrazione complessiva sarà pari all’imposta dovuta.

 

CRITERI APPLICATIVI

Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni appena sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta – autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’ulteriore detrazione.

Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado o ad affini entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica, la dichiarazione del soggetto titolare dell’immobile dovrà essere corredata dalla dichiarazione con cui il comodatario dichiari di utilizzare l’immobile concesso in comodato come abitazione abituale e di avere ivi la residenza anagrafica. E’ richiesta, altresì, l’indicazione degli estremi della registrazione del contratto di comodato d’uso, ovvero di documentazione equipollente avente data certificata da timbro postale.

Per le abitazioni locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art.2 commi 3-4 della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni), alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresì allegate:

- apposita autocertificazione, con cui il conduttore dichiari di utilizzare l’alloggio come dimora abituale, in merito alla quale l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche;

- attestazione rilasciata dalla Commissione di Conciliazione di cui all’accordo ex legge n. 431/98, depositato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà immobiliare presso la Segreteria Generale del Comune.

Per le abitazioni locate a studenti universitari (art. 5 comma 2 della legge 09/12/98, n. 431), alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresì allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Bari o il Politecnico di Bari e di non essere residenti nella Città di Bari, in merito alle quali l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Per i fabbricati rurali,l’autocertificazione deve essere accompagnata dal certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, attestante i relativi requisiti ed inoltre devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamento pensionistici corrispondenti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla precedente lettera “a” , sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento; c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate culture specializzate in serre o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati; d) il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto dall’esonero dell’art.34 del D.P.R. 26.10.72 n° 633.

Per i fabbricati di interesse storico, previsti sia dal regolamento Comunale sia dall’art. 3 della l.1° giugno 1939,n° 1089, si deve allegare, all’autocertificazione,la documentazione rilasciata dall’autorità territorialmente competente.

Le suddette richieste – autocertificazioni dei soggetti interessati, con gli eventuali allegati, dovranno essere inviate tramite raccomandata, ovvero consegnate a mano, entro i termini previsti dal regolamento di Consiglio Comunale, alla Ripartizione Tributi del Comune di Bari – Ufficio I.C.I. C.so Vittorio Emanuele n. 113. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 le istanze e le dichiarazioni saranno sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I contribuenti che hanno inviato, ovvero consegnato a mano, tale richiesta – autocertificazione, potranno, al momento del pagamento, già tenere conto dell’agevolazione e/o ulteriore detrazione richiesta.

Le suddette richieste-autocertificazioni, qualora siano state tempestivamente presentate con riferimento all’annualità d’imposta 2003 ovvero 2004 ovvero 2005 ovvero 2006, avranno validità anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati od elementi precedentemente dichiarati. La variazione dell’ammontare dell’assegno sociale per usufruire della maggiore detrazione non costituisce modifica ai sensi del periodo precedente e pertanto non comporta l’obbligo di presentazione di nuova istanza–autocertificazione.

L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonché di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di dichiarazione infedele, verrà dato corso alle procedure di rito e all’applicazione delle sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi.

L’Assessorato ai Tributi divulgherà apposite brochure informative.

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