Estratto della deliberazione della Giunta Municipale n. 1021 del 24/11/2005 avente ad oggetto:
“ICI ANNO 2006.DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E CRITERI APPLICATIVI”
L A G I U N T A
OMISSIS
DELIBERA
1) APPROVARE la relazione dell’Assessore all’Economia e alle Politiche Comunitarie;
2) DETERMINARE per il Comune di Bari, per l’anno 2006, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le detrazioni ed i criteri applicativi, come di seguito indicato:
ALIQUOTE
- Aliquota del 6,5 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle seguenti fattispecie, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate:
- Aliquota del 4,5 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali.
Ai fini dell’applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge:
a) l’abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario;
c) l’alloggio regolarmente assegnato dall’I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell’assegnatario;
d) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) in caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’UTE ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa, a far data da tale istanza.
E’ considerata abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e non anche della detrazione, l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado o ad affini entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica.
- Aliquota del 3 per mille per l’abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art.2 commi 3-4 della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata).
- Aliquota del 3 per mille per l’abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ dell’accordo territoriale tra l’Amministrazione Comunale, l’EDISU e le Associazioni di Categoria, sottoscritto e depositato presso il Comune di Bari in data 14/07/1999;
- Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni – art. 2 comma
- Aliquota del 6,5 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria D;
- Aliquota del 6,5 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie C1 e C3.
€ 103,29 quale detrazione per l’abitazione principale.
Aumento della detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 ad € 206,58 per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico:
PENSIONATI
Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
c) che siano in condizione non lavorativa;
d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad € 9.749,22 (assegno sociale), con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.
PORTATORI DI HANDICAP
Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare é presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad € 9.749,22 (assegno sociale), con la maggiorazione di € 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.
DISOCCUPATI
Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
c) che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1° gennaio 2006;
d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore ad € 9.749,22 (assegno sociale), con la maggiorazione di € 826,33 ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.
CRITERI APPLICATIVI
Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta – autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’ulteriore detrazione.
Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado o ad affini entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica, la dichiarazione del soggetto titolare dell’immobile dovrà essere corredata dalla dichiarazione con cui il comodatario dichiari di utilizzare l’immobile concesso in comodato come abitazione abituale e di avere ivi la residenza anagrafica.
Per le abitazioni locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art.2 commi 3-4 della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni), alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresì allegate:
- apposita autocertificazione, con cui il conduttore dichiari di utilizzare l’alloggio come dimora abituale, in merito alla quale l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche;
- attestazione rilasciata dalla Commissione di Conciliazione di cui all’accordo ex lege n. 431/98, depositato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà immobiliare presso
Per le abitazioni locate a studenti universitari (art. 5 comma 2 della legge 09/12/98, n. 431), alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresì allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Bari o il Politecnico di Bari e di non essere residenti nella Città di Bari, in merito alle quali l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
Le suddette richieste – autocertificazioni dei soggetti interessati, con gli eventuali allegati, dovranno essere inviate tramite raccomandata, ovvero consegnate a mano, entro i termini previsti per il pagamento dell’imposta a saldo, alla Ripartizione Tributi del Comune di Bari – Ufficio I.C.I. C.so Vittorio Emanuele n. 113. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 le istanze e le dichiarazioni saranno sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
I contribuenti che hanno inviato, ovvero consegnato a mano, tale richiesta – autocertificazione, potranno, al momento del pagamento, già tenere conto dell’agevolazione e/o ulteriore detrazione richiesta.
Le suddette richieste-autocertificazioni, qualora siano state tempestivamente presentate con riferimento all’annualità d’imposta 2003 ovvero 2004 ovvero 2005, avranno validità anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati od elementi precedentemente dichiarati. La variazione dell’ammontare dell’assegno sociale per usufruire della maggiore detrazione non costituisce modifica ai sensi del periodo precedente e pertanto non comporta l’obbligo di presentazione di nuova istanza–autocertificazione.
L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonché di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di dichiarazione infedele, verrà dato corso alle procedure di rito e all’applicazione delle sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi.