ATTESO che ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre stabilire l’aliquota da applicare all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’esercizio finanziario 2009, nonché l’importo della detrazione ammessa dalla legge;
APPRESO che l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 504 del 1992 è stato modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), per cui la competenza circa la determinazione dell’aliquota è tuttora in capo al Consiglio comunale;
VISTO il D.L. 27 maggio 2008, n.° 93 il quale testualmente recita: “ A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 30 art. 2 della L. n.° 203 del 22 dicembre 2008, viene esteso a tutto il periodo 2009-2011, la sospensione del potere degli enti locali di aumentare le tariffe, le addizionali e le aliquote dei tributi di propria competenza e che quindi è obbligatorio per legge dover mantenere inalterata l’aliquota attualmente applicata;
VISTI i DM 23/08/2008 e DM 09/12/2008 i quali hanno introdotto i criteri per l’erogazione dei rimborsi compensativi dei minori introiti ICI, connessi all’abolizione dell’imposta sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione ICI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 22 marzo 1999;
ACQUISITI i pareri ed il visto di legge;
CON votazione unanime, espressa nei modi di legge
D E L I B E R A
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Con deliberazione n. 13 del 7 aprile 2009 il Consiglio Comunale ha approvato espressamente ed integralmente la suddetta deliberazione di Giunta comunale.