Comune di BITONTO

Provincia di Bari

I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 dell’8/03/2006, di approvazione delle aliquote e riduzioni ICI per l’anno

2006 confermate, ex art.1 comma 169 L .n. 296 del 27/12/2006 legge finanziaria 2007, anche per il 2008;

Visto il D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito, con modificazioni, in L. n. 248 del 4/8/2006 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008;

si riportano di seguito le aliquote ai fini ICI per l’anno 2008 nonché le esenzioni introdotte dal d.l. del 27/5/2008 n. 93:

- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate 7 per mille

Altre aliquote:

a) Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale – ad eccezione di quelle di

categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali l’aliquota è del 5 per mille -del soggetto passivo, ivi

compresi i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (a norma dell’art. 5 del

Regolamento sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte

distintamente in Catasto; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, limitatamente ad una sola

unità per ciascuna categoria classificata catastalmente C/2 o C/6)

ESENTI

b) per le unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in

aggiunta all’abitazione principale -ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali

l’aliquota è del 5 per mille-, concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado e da questi occupati a

titolo di abitazione principale

ESENTI

c) per le unità immobiliari destinale ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con contratto tipo

stipulato ai sensi dell’art.2, comma 3, legge 9/12/98, n. 431, contratto definito negli accordi fra le

organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative

5 per mille

d) per le unità destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all’abitazione principale, per le

quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni 8 per mille

e) per l’unità immobiliare destinata ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto:

e.1) da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

e.2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un parente od affine entro il 1° grado;

purché la stessa non risulti locata

5 per mille

Sono stabilite inoltre le seguenti aliquote agevolate:

a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni

della imposta previste dall’art.7 della legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie:

· organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nel registro istituito dalle

regioni 3 per mille

· cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nell’albo regionale 5 per mille

in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

· al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 5 per mille

· al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 4 per mille

· alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 5 per mille

· all’utilizzo di sottotetti 5 per mille

Le citate aliquote si applicano limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre

anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art.1, comma 5°, della legge 27/12/97, n.449;

b2) per immobili situati nei centri storici, centro urbano e frazione destinati ad attività professionale e/o

autonoma propria del soggetto passivo (attività quali definite dagli artt. 49 e 54 DPR 917/86) 3 per mille

c2) per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente

dell’attività la costruzione o l’alienazione di tali beni e per un periodo non superiore a 3 anni.

(per beneficiare di tale aliquota l’impresa deve dare immediata comunicazione al Comune della data di ultimazione

della costruzione, precisando che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile

l’impresa deve comunicare i dati degli acquirenti e la data del contratto; l’aliquota stabilita dal presente punto è

applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della vendita).

5 per mille

d2) Per le unità immobiliari di proprietà delle ONLUS, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.460 del 4.12.97 3 per mille

AREE FABBRICABILI

Il valore da assumere come base imponibile per le aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di fabbricabilità, alla

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi

medi rilevati sul mercato della vendita aventi analoghe caratteristiche.

Detrazioni:

- dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di cui alle categorie catastali A1, A8 e

A9, si detraggono  110 (euro-centodieci/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, da più soggetti passivi, la detrazione

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- La citata detrazione è elevata a  220 (euro-duecentoventi/00):

 per i nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante da idonea

certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, o con handicap ai sensi del 3° comma – art.3, legge 5.2.92 n.104,

inabile a qualsiasi lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L.;

 per i titolari di pensione sociale che non hanno altre proprietà all’infuori della casa di abitazione;

Per usufruire di tale maggiore detrazione il contribuente deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine

di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita dichiarazione, redatta a norma dell’art. 47 del DPR n. 445/2000,

con cui attesti il possesso dei requisiti innanzi descritti e si impegni a comunicare eventuali variazioni che facciano venir

meno il beneficio in parola; la citata dichiarazione deve essere corredata dalla copia dell’attestato della ASL o del

certificato di pensione sociale ed è valida anche per gli anni successivi in assenza di variazioni;

Il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato in due rate:

· la prima entro il 16 giugno, in misura pari alla metà dell’imposta dovuta, determinata con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni in

vigore nell’anno 2007;

· la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Il pagamento dell’intera imposta dovuta per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2008.

L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per

eccesso se la frazione è superiore detto importo;

L’ICI non è dovuta se l’importo da versare è inferiore ad  10,33 ai sensi dell’art. 22 Regolamento Generale delle Entrate

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21/04/2005;

Il versamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di seguito indicate:

a. versamento sul c/c postale n. 63742936 intestato al Concessionario della riscossione ASV Spa –ICI COMUNE DI BITONTO;

b. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’ICI dovuta anche tramite bonifico

bancario o vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto stabilito dal

D.M. 13/11/1995;

c. con mod. F24, anche telematico, i crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (730 od UNICO) possono essere

utilizzati per compensare l’ICI.

d. Direttamente allo sportello dell’ Azienda Servizi Vari sito in Bitonto alla Via Marsala n.9

Per quanto non previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Ulteriori informazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta possono essere richiesti presso l’Ufficio Comunale Tributi.

Bitonto, 29/05/2008

L’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE IL SINDACO

dott. Nicola Antuofermo dott. Raffaele VALLA