COMUNE DI BITONTO
Provincia di Bari
Deliberazione n. 61 del 15.03.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis…
D E L I B E R A
1. Stabilire, come in effetti stabilisce, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono per
riportate,le aliquote, le riduzioni e le detrazioni ICI per il 2005 a conferma di quelle in vigore
nel decorso esercizio finanziario 2004come segue:
Aliquota ordinaria per gli immobili e le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate 7 per mille
Altre aliquote:
a) Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche,
soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune
(a norma dell’art. 5 del Regolamento sono considerate parti integranti dell’abitazione
principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in Catasto; per pertinenza si
intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, limitatamente ad una sola unità per
ciascuna categoria classificata catastalmente C/2 o C/6)
5 per mille
b) Per le unità immobiliari destinate ad abitazione possedute dai soggetti passivi in aggiunta
all’abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini
fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale
5 per mille
c) Per le unità immobiliari destinale ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con
contratto tipo stipulato ai sensi dell’art.2, comma 3, legge 9/12/98, n.431, contratto definito
negli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni di conduttori
maggiormente rappresentative
5 per mille
d) per le unità destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all’abitazione
principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni
8 per mille
e) per l’unità immobiliare destinata ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto:
e.1) da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
e.2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un parente od affine entro il 1° grado;
purchè la stessa non risulti locata
5 per mille
f) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle
esenzioni della imposta previste dall’art.7 della legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi
nelle seguenti tipologie:
f1)organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nel registro
istituito dalle regioni
3 per mille
g) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nell’albo regionale 5 per mille
h) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
·
al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 5 per mille· al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 4 per mille
· alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 5 per mille
· all’utilizzo di sottotetti 5 per mille
Le citate aliquote si applicano limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art.1, comma 5°, della legge
27/12/97, n.449;
i) per immobili situati nei centri storici, centro urbano e frazione destinati ad attività
professionale e/o autonoma propria del soggetto passivo (attività quali definite dagli artt. 49 e
54 DPR 917/86)
3 per mille
l) per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di tali beni e per un periodo
non superiore a 3 anni.
(per beneficiare di tale aliquota l’impresa deve dare immediata comunicazione al Comune della
data di ultimazione della costruzione, precisando che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15
giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare i dati degli acquirenti e la data
del contratto; l’aliquota stabilita dal presente punto è applicata dalla data di ultimazione della
costruzione a quella della vendita).
5 per mille
m) per le unità immobiliari di proprietà delle ONLUS, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n.460 del
4.12.97
3per mille
Riduzioni:
l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo per cui viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio urbanistico
del Comune, con perizia a carico del proprietario che deve allegare idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa a tale documentazione il contribuente ha facoltà di allegare dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000, fermo restando che lo stato di inagibilità o
inabitabilità deve comunque essere accertato dal citato ufficio comunale su istanza del contribuente. Il
contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei
lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque
utilizzato;
Detrazioni:
dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono € 110,00 (euro-centodieci/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica, La detrazione è elevata a € 220,00 (euro-duecentoventi/00) per i nuclei familiari aventi a carico
un portatore di handicap, come individuato dal 3° comma – art.3, legge 5.2.92 n.104, inabile a qualsiasi
lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L. e per i titolari di pensione sociale che non hanno altre
proprietà all’infuori della casa di abitazione;