Di riconfermare per l’anno 2008 tutto quanto disciplinato nel precedente atto di Deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 03.01.2008 e già proposte e  disciplinate nella precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2007 che qui si riporta integralmente, salvo quanto disposto nella finanziaria 2008:

 

1)       Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 e intendendo per abitazione principale, quanto disposto dall’art 1 comma 173 della L. 296 /2006, nelle seguenti misure:

-             aliquota del 5 per mille (cinque per mille) da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

-             aliquota del 7 per mille (sette per mille)  per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

2)      Di riconfermare per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli a questa equiparati la detrazione dall’imposta dovuta, portandola ad € 103,29, salvo quanto disposto dalla nuova finanziaria 2008.

La stessa detrazione è confermata come per l’anno 2004 ad € 144,61 nei casi:

·        di abitazione principale posseduta da anziano/a solo/a ultrasessantacinquenne;

·        di abitazione posseduta da nuclei familiari composti esclusivamente da due o più componenti ultrasessantacinquenni, aventi complessivamente redditi non superiori al prodotto degli importi di una pensione sociale per il numero dei componenti stessi;

 

3)      di riconfermare l’aumento della detrazione relativa all’abitazione principale ad € 258,23 nei casi stabiliti dall’art. 22 bis “ Agevolazioni “ del Regolamento Comunale ICI e più precisamente per le famiglie comprendenti un soggetto diversamente abile con grado di invalidità pari al 100% il cui nucleo familiare ha un reddito annuo non superiore a € 20.658,28 ( ventimilaseicentocinquantotto/28) comprensivo delle indennità di provvidenza. Per poter usufruire di detta detrazione le famiglie interessate devono presentare circostanziata domanda;

che la legge finanziaria 2008 nel Titolo II art. 2 ( Riduzione della pressione fiscale ) prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5… L’ulteriore detrazione ….…………..di cui al comma 2- bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. 

 

4)      Di dare atto che per abitazione principale s’intende, salvo prova contraria quella di residenza anagrafica del contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale risiede abitualmente, salvo quanto disposto dalla nuova finanziaria 2008;

 

5)      Di concedere per gli “ esercizi di vendita di prodotti tipici “ e per “le botteghe storiche“, di cui agli art. 5 e 6 delle “ DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LE NUOVE NORME PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL’AMBITO DEL CENTRO STORICO” Legge  Regionale 1 agosto 2003, n. 11 art. 9 così come approvato con D.C.C. n. 78 del 22/12/2004,

6)      Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2008.