DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 28/04/2005

 

DELIBERA

 

 

1)      Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

-             aliquota del 5 per mille (cinque per mille) da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

-             aliquota del 7 per mille (sette per mille)  per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

2)      Di modificare per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli a questa equiparati la detrazione dall’imposta dovuta, portandola ad € 103,29.

La stessa detrazione è confermata come per l’anno 2004 ad € 144,61 nei casi:

·        di abitazione principale posseduta da anziano/a solo/a ultrasessantacinquenne;

·        di abitazione posseduta da nuclei familiari composti esclusivamente da due o più componenti ultrasessantacinquenni, aventi complessivamente redditi non superiori al prodotto degli importi di una pensione sociale per il numero dei componenti stessi;

 

3)      di aumentare la detrazione relativa all’abitazione principale ad € 258,23 nei casi stabiliti dall’art. 22 bis “ Agevolazioni “ del Regolamento Comunale ICI e più precisamente per le famiglie comprendenti un soggetto diversamente abile con grado di invalidità pari al 100% il cui nucleo familiare ha un reddito annuo non superiore a € 20.658,28 ( ventimilaseicentocinquantotto/28) comprensivo delle indennità di provvidenza. Per poter usufruire di detta detrazione le famiglie interessate devono presentare circostanziata domanda

 

4)      Di dare atto che per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale risiede abitualmente;

 

5)      Di concedere per gli “ esercizi di vendita di prodotti tipici “ e per “le botteghe storiche“, di cui agli art. 5 e 6 delle “ DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LE NUOVE NORME PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL’AMBITO DEL CENTRO STORICO” Legge  Regionale 1 agosto 2003, n. 11 art. 9 così come approvato con D.C.C. n. 78 del 22/12/2004,