PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

  

                                                                      

                                                                       COMUNE DI GIOIA DEL COLLE 

                                                                                  (Prov. BARI)

                                                                                SEZIONE TRIBUTI

    

   

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ANNO 2008 - Avvertenze per il contribuente

                                                                                         AVVISO IMPORTANTE

A DECORRERE DALL'ANNO 2008, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 27/05/2008 N. 93, PUBBLICATO SULLA GU N. 124 DEL 28/05/2008,   SONO ESCLUSE DALL' I.C.I. LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, NONCHE' QUELLE ASSIMILATE DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L' I.C.I..

    

           

    

     Si ricorda che i versamenti vanno eseguiti entro il 16/06/2008 (acconto) ed entro il 16/12/2008 (saldo) sul c/c postale n°

13121850 intestato a “COMUNE DI GIOIA DEL COLLE - SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE ICI" utilizzando i bollettini conformi al modello Ministeriale. Gli importi da versare devono essere arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. E' possibile versare l'imposta dovuta per l'anno 2008 in unica soluzione entro il 16/06/2008. 

Le modalità di versamento dell'imposta sono le seguenti: "il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata" (art. 10 D.Lgs. 504/92), calcolato sulla scorta delle aliquote e detrazioni ICI deliberate per l'anno 2008.

                                                                                              

                                                                            ALIQUOTE ICI ANNO 2008

     Delibera Commissario N° 90  del 09/04/2008

     Aliquota                                            Valore                                Applicazione

     Aliquota Ordinaria                              7,00     

     Aliquota Abitazione Principale               4,00         Le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9

     Aliquota Aree Fabbricabili                     7,00     

     Aliquota per alloggi realizzati e non       7,00     

     venduti

                                                                          DETRAZIONI ICI ANNO 2008

     Delibera Commissario N° 90  del 09/04/2008

     Detrazione                                       Valore            Applicazione

     Detrazione Abitazione Principale           113,62           

                                                      

                                                                                      AVVERTENZE

     ESENZIONI:

     a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, e che il titolare si trovi in condizioni di assistibilità da   parte del Comune;

b) sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, ovvero in qualità di locatario  finanziario, ed utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. C) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche ricettive culturali, ricreative e sportive;

     c) sono esenti le aree fabbricabili individuate nel Piano regolatore in zone tipizzate F/5 - F/6 (verde di quartiere e parchi urbani).

     d) tutte le altre aree tipizzate (F/1, F/2, F/3 e F/4) sono esenti dalla tassazione fino al rilascio della concessione edilizia.

     RIDUZIONI PER AREE FABBRICABILI

"Fermo restando la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili di cui all'art. 9 del Regolamento Comunale, l'imposta dovuta è ridotta nei valori e per le tipologie qui di seguito elencate di Tipologia D:

     -  riduzione in mancanza dello strumento urbanistico di attuazione: 60%

     -  riduzione in mancanza del lotto minimo di intervento: 30%

     Le suddette riduzioni sono tra loro cumulabili".

                                                     


    

 

     RIDUZIONI PER LE NUOVE IMPRESE:

"Al fine di promuovere lo sviluppo occupazione per le nuove imprese che determinano nuovi insediamenti produttivi con un numero di dipendenti non inferiore a 10 e non superiore a 100, a decorrere dalla data di insediamento e per i due periodi d'imposta successivi, il tributo ICI è ridotto al 50%. La disposizione si applica, altresì, alle imprese che a seguito di nuova localizzazione comportino un incremento occupazionale non inferiore a 10 e non superiore a 100 unità lavorative. Il diritto alla riduzione è riconosciuto a condizione che il titolare dell'impresa ne faccia domanda al Comune di Gioia del Colle - Ufficio Tributi, allegando la documentazione probatoria, (fotocopia dei libri paga e matricola, denunce agli istituti assicurativi ai fini fiscali) delle unità lavorative iscritte all'anagrafe della popolazione del Comune di Gioia del Colle anteriormente al 31.12.2000. Ai fini della presente disposizione, sono incluse delle unità lavorative occupate, quelle assunte nei benefici della legge 27.12.1999, n. 449, art. 4, del contratto di formazione e lavoro e borsa lavoro, con contratti ad orari parziali, contratto di apprendistato o stabilizzazione L.S.U.".

    

    

    

     DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI

    

     L'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione, nei tempi e nei modi previsti dalla legge o dall'eventuale      Regolamento Comunale, dovrà essere presentata apposita denuncia.

Suddetta dichiarazione di variazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d'imposta o non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

    

    

     AUTOCERTIFICAZIONI

    

     Si ricorda che è necessario presentare autocertificazione nei seguenti casi:

-  Possessori di abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado a condizione che dette unità immobiliari siano classificate nel gruppo catastale “A”.

     -  Per l'applicazione dell'aliquota ridotta al 50% nei casi di immobili inagibili e/o inabitabili.

    

    

     I modelli per la dichiarazione o autocertificazione sono in distribuzione presso l'Ufficio Tributi - Via Schiavoni, 34.

     La dichiarazione va presentata all'Ufficio Tributi, oppure spedita per posta con raccomandata semplice, indirizzata al      Comune di Gioia del Colle - Ufficio Tributi - P.zza Margherita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (BA).

                                                                                                                                    

 

     Gioia del Colle, 03 giugno 2008

 

    Il Funzionario Responsabile                                                                                                          Il Sindaco

          (Michele GALASSO)                                                                                                         (Dott. Pietro LONGO)