1) Le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 sono determinate nel modo seguente:

 

a)   aliquota abitazione principale rientrante nelle categorie A1, A8 e A9            4 per mille;            e sue pertinenze;                                                                                                                

 

b)    aliquota terreni agricoli                                                                        6 per mille;

 

a)      aliquota altri immobili ed  aree fabbricabili                                          7 per mille;

 

d)   detrazione per abitazione principale per  immobili  accatastati 

nelle categorie (A1, A8 e A9);                                                                                €. 103,29

 

e) Esente ai sensi del D.L. nr.93/2008 convertito in Legge nr.126/2008 : Abitazione principale e relative pertinenze ( C2, C6 e C7);

 

f) Esente ai sensi del D.L. nr.93/2008 convertito in Legge nr.126/2008: Abitazioni concesse in uso gratuito  a parenti di I° grado discendenti ed ascendenti  che effettivamente risultano residenti in dette abitazioni (sulla base delle casistiche previste dal regolamento Comunale);

 

g) Esente ai sensi del D.L. nr.93/2008 convertito in legge nr.126/2008 : Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate (sulla base delle casistiche previste dal regolamento Comunale).

 

h) Sono assoggettate all’aliquota del 4°/°° , senza diritto a detrazioni, le unità immobiliari concesse in locazione con canone agevolato, di cui all’art.2 comma 3 della Legge nr. 431/98 ( in conformità agli accordi sottoscritti dai rappresentanti di Categoria dei sindacati degli inquilini e sindacati dei proprietari);

 

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante ciascuna delle singole fattispecie su indicate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non vi sono modifiche rispetto alla situazione iniziale. La succitata dichiarazione, qualora sia stata tempestivamente presentata con riferimento a precedenti annualità d’imposta per ottenere il beneficio dell’aliquota ridotta con o senza detrazione ovvero dell’esenzione, ha validità anche per gli anni successivi ai fini dell’assimilazione.

 

2) Dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 sono state tenute presenti le    esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio comunale;

 

3) Di  disporre che l’ufficio tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate,  da parte dei contribuenti;

 

5) Di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2009 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296 (Legge Finanziaria 2007):