1. Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI ordinaria in misura del 7,00 per mille;
2. Di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura del 5,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
3. Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura del 6,50 per mille per i terreni e per le aree fabbricabili;
4. Di confermare per l’anno 2005 la detrazione ICI per l’abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29;
5. Di confermare per l’anno 2005 la detrazione prevista dall’art.8 comma 2 e 3 del D.Lgs.504/92 in Euro 258,53 per la seguente categoria di contribuenti:
- contribuenti titolari di pensione sociale, che non siano proprietari di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale e sulla base di richieste opportunamente documentate, dove il reddito familiare non sia superiore a Euro 7.750,00;
6. Di confermare per l’anno 2005 la detrazione prevista dall’art.8 comma 2 e 3 del D.Lgs.504/92 in Euro 154,94 per la seguente categoria di contribuenti:
- Contribuenti titolari di pensione minima INPS, che non siano proprietari di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale e sulla base di richieste opportunamente documentate, dove il reddito familiare complessivo al lordo degli oneri deducibili non si superiore ad Euro 7.750,00;
7. Di confermare altresì per l’anno 2005 la detrazione prevista dall’art.8 comma 2 e 3 del D.Lgs. 504/92 in Euro 154,94 per le seguenti categorie di contribuenti:
- Contribuenti dichiarati inabili al lavoro al 100% riconosciuti tali dall’apposita commissione medica a titolari di indennità di accompagnamento e che non siano proprietari e/o titolari di altro diritto reale sulla base di richieste opportunamente documentate, dove il reddito familiare complessivo al lordo di oneri deducibili non sia superiore ad Euro 7.750,00;
8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.