Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31.08.2011
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI D’IMPOSTA IN VIGORE PER L’ANNO 2011-
…omissis….
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto pertanto di dover determinare le aliquote d’imposta per l’esercizio 2011 nella stessa misura dell’anno 2010
…omissis….
D E L I B E R A
1. DI APPROVARE ai fini dell’I.C.I. Imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote e detrazioni con effetto dal 1° gennaio 2011:
ALIQUOTE:
- aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;
- aliquota del 6,5 per mille per le aree fabbricabili (valori aggiornati con delibera di G. C. n. 18 del 14.04.2011);
- aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate (categorie catastale da A/1 ad A/9) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni o tenuti a disposizione;
- aliquota ridotta del 5 per mille per:
a) le abitazione principale di categoria A/1 – A/8 – A/9 con annesse pertinenze;
b) unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/98;
- aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.
DETRAZIONI – per le unità immobiliari con categoria A1 –A8 –A9-
- €uro 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- €uro 103,29 se l' unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
- €uro 153,29 dall’imposta, per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità del 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità delle competenti strutture pubbliche e per i quali ricorrono congiuntamente le sotto indicate condizioni:
1. che l’abitazione principale con eventuali pertinenze annesse, costituisca l’unica unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
2. che l’indicatore socio economico ISEE del nucleo familiare dell’anno precedente non sia superiore a €. 22.000,00;
Il contribuente avrà l’obbligo di trasmettere copie dei su indicati atti al Comune entro il 31 luglio dell’anno al quale si riferisce la maggiore detrazione;
- €uro 258,23 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data dell' 01.01.2011, abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole) sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare;
ESENZIONI:
- Unità immobiliari adibite ad abitazioni principale con annesse pertinenze (box – garage o posto auto – soffitta – cantina) con esclusione delle unità immobiliari classificate con categoria A/1 – A/8 e A/9;
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale con annesse pertinenze, quelle concesse a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto di comodato in uso gratuito trascritto all’ufficio delle Entrate competente per territorio;
2. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.