Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26.05.2008 avente ad oggetto:

 

 

IMPOSTA COMUANLE SUGLI IMMOBILI (ICI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2008.

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

O M I S S I S

 

D E L I B E R A

1.         DI APPROVARE ai fini dell’I.C.I. Imposta comunale sugli immobili le  seguenti aliquote e detrazioni con effetto dal 1° gennaio 2008:

 

ALIQUOTE:

 

q  Aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;

 

q  aliquota del 6,5 per mille  per le aree fabbricabili;

 

q  aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate (categorie catastale da A/1 ad A/9) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni  o tenuti a disposizione;

 

q  aliquota ridotta del  5 per mille per:

a)         unità immobiliari adibite ad abitazioni principale con annesse pertinenze ( box, garage, posto auto, soffitta,  cantina);

b)         unità immobiliari concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d’uso gratuito preventivamente registrato all’Ufficio dell’Entrate  competente per territorio e occupate come abitazione principale. L'aliquota ridotta decorrerà dalla data dell'avvenuta registrazione dell'atto. Per tali unità immobiliari non è prevista nè la detrazione per abitazione principale e nè l'ulteriore detrazione prevista dall'art. 1 comma 5 della legge 244 del 24/12/2007.

c)         unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/98.

 

q  aliquota ordinaria del 6,5  per mille per tutti gli altri  immobili.

 

       DETRAZIONI:

q  Euro 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

q  Euro 103,29 dall’imposta se l' unità  immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale,ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica;

 

q  Euro 153,29 dall’imposta, per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di  handicap con invalidità del 100% risultante dal certificato di riconoscimento  di invalidità dalle competenti strutture pubbliche e per i quali ricorrono congiuntamente le sotto  indicate condizioni :

1.         che l’abitazione principale con eventuali pertinenze annesse, costituisca  l’unica  unità immobiliare  iscritta nel catasto fabbricati, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso  o abitazione  sull’intero  territorio nazionale;

2.         che l'indicatore socio economico ISEE del nucleo familiare dell'anno precedente non sia superiore a 22.000 €uro;

Il contribuente avrà l'obbligo di trasmettere copie dei su indicati atti al Comune entro il 31 luglio dell'anno al quale si riferisce la maggiore detrazione;

 

q  Euro 258,23 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data dell' 01.01.2008, abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole) sono  detratte,  fino a concorrenza del suo ammontare;