Premessa:
q       con l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, È stata conferita la legge delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali. Il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stato emanato per dare attuazione alla delega predetta;
q       che questo Comune ha adottato il “Regolamento comunale imposta comunale sugli immobili I.C.I.” con delibera di Consiglio Comunale n. 3 dell’8.02.1999,  esecutiva ai sensi di legge;
q       che l’art. 54  del D. Lgs. 15 dicembre  1997, n. 446 e successive  modifiche, stabilisce che il Comune approva le tariffe  ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
q       che,  ai sensi  del combinato disposto  degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi  sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle  tariffe  e delle aliquote di imposta ai fini della approvazione dello schema di bilancio di previsione;
q       che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nella approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
q       che l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina  delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “Tipo”;
 
Proposta Tecnica
Si ritiene necessario, ai fini del mantenimento  dell’equilibrio  del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, approvare le aliquote I.C.I.  da applicare dal 1° gennaio 2005, entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2005, termine ultimo per deliberare, fissato dal Decreto Legge del 29.12.2004, termine ultimo  per l’approvazione del bilancio  di previsione per l’anno 2005;
                                                                                                                               Il Dirigente
                                                                                                                       dott. Franco Demattia
 
LA  GIUNTA  COMUNALE
 
Esaminata la proposta del Responsabile del Servizio;
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 
Visto il vigente “Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell' 8.02.1999;
  
Visto  lo statuto comunale;
 
Visto  il Decreto Legge del 29.12.2004, che ha differito al 28 febbraio 2005 il termine di approvazione del bilancio  di previsione per l’anno 2005;
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi del 1 ° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi del 1 ° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
 
Preso atto del visto di conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, così, come espresso, ai sensi della legge 267/2000 dal Segretario Generale;
 
Ad unanimità di consensi, espressi ed accertati per alzata di mano,
 
D E L I B E R A
 
  1. DI APPROVARE ai fini dell’I.C.I. Imposta comunale sugli immobili le  seguenti aliquote e detrazioni con effetto dal 1° gennaio 2005:
 
ALIQUOTE:
q       Aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;
 
q       aliquota del 6,5 per mille  per le aree fabbricabili;
q       aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate (categorie catastale da A/1 ad A/9) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni (art. 2 comma L. 431/98) o tenuti a disposizione;
 
q       aliquota ridotta del  5 per mille per le abitazione principale di:
a)       unità immobiliari adibite ad abitazioni principale con annesse pertinenze ( box o  garage o  posto auto, soffitta,  cantina);
b)       unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d’uso gratuito trascritto all’Ufficio dell’Entrate competente;
c)       unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/98;
 
q       aliquota ordinaria del 6  per mille per tutti gli altri  immobili.
 
       DETRAZIONI:
q       Euro 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
q       Euro 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d’uso gratuito trascritto all’Ufficio dell’Entrate competente sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, La predetta detrazione è cumulativa e spetta al comodante anche  qualora lo stesso usufruisca già dell' aliquota ridotta e della detrazione quale abitazione principale;
q       Euro 103,29 se l' unità  immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale,ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
q       Euro 258,23 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data dell' 01.01.2005, abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole) sono  detratte,  fino a concorrenza del suo ammontare;
 
2.       DARE ATTO, che le disposizioni di cui sopra, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione  principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 
  1. DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla società “Gestione Servizi S.p.a.” per gli adempimenti conseguenziali.
 
DISPORRE, altresì, la pubblicazione della presente  deliberazione  per estratto sulla Gazzetta Ufficiale