CITTA’  di  MOLFETTA

SETTORE TRIBUTI E CONCESSIONI COMUNALI

 

 

I.C.I. 2009 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

                       DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 29.12.2008

 

1.  Sono esenti da imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie “A1”, “A8” e “A9,

 

1.1.   per disposizione di legge:

1.1.1.       l’abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel  Comune di Molfetta;

1.1.2.       l’abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Molfetta;

1.1.3.       l’abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo d’imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, purchè il medesimo non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile adibito ad abitazione principale e situato nel Comune di Molfetta;

1.1.4.       gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P..

 

1.2.   per equiparazione/assimilazione:

1.2.1.      l’immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate;

1.2.2.      l’abitazione principale e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado, risultante da contratto regolarmente registrato;

1.2.3.      una sola unità immobiliare non concessa in locazione, di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero ed utilizzata come residenza secondaria.

 

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante ciascuna delle singole fattispecie indicate al punto 1.2, entro l’anno d’imposta di riferimento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non vi sono modifiche rispetto alla situazione iniziale.

La suddetta dichiarazione, qualora sia stata tempestivamente presentata con riferimento a precedenti annualità d’imposta per ottenere il beneficio dell’aliquota ridotta con o senza detrazione ovvero dell’esenzione, ha validità anche per gli anni successivi ai fini dell’assimilazione.

 

 

2.     Le aliquote ICI  da applicarsi per l’anno d’imposta 2009 sono le seguenti:

 

2.1.   Aliquota ridotta:  4,5 %o da applicare sul valore dell’abitazione principale accatastata nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”e sue pertinenze.

 

2.2.   Aliquota ordinaria: 7 %o  da applicare sul valore dei terreni agricoli, delle aree fabbricabili e degli immobili, ivi compresa:

2.2.1.       una sola unità immobiliare accatastata con categoria “A” posseduta da soggetto avente residenza anagrafica in altro comune e da questi tenuta a disposizione;

2.2.2.       una sola unità immobiliare accatastata con cat. “A” ubicata fuori dal centro urbano e, precisamente, fuori dalle zone A,  B e C, come  individuate dal vigente P.R.G.C.;

2.2.3.       le unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;

2.2.4.       le unità immobiliari accatastate con categoria “A” locate con contratto di locazione pluriennale regolarmente registrato.

 

Nelle fattispecie innanzi indicate deve presentarsi apposita comunicazione

 

2.3.   Aliquota ordinaria dell’8 %o  per le unità immobiliari  accatastate con categoria “A” destinate ad abitazione che non rientrano nella casistica di cui ai punti precedenti (abitazioni sfitte).

 

2.4.   Aliquota agevolata dell’ 1 %o per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico - Zona A 1 o nei piani di recupero quartiere “Catacombe –S.Angelo”, per le quali il proprietario esegue interventi finalizzati al recupero, per un periodo massimo di anni tre.

 

2.5.   Aliquota agevolata del  2 %o per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).

 

2.6.   Aliquota agevolata del  5 %o  per gli immobili contigui all’abitazione principale, accatastati distintamente con cat. “A”, destinati anch’essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente.

 

 

3.          La detrazione ICI per l’anno d’imposta 2009, da applicarsi esclusivamente all’imposta dovuta con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (fattispecie di cui al punto 2.1) è pari a € 103,29, con la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle  categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria.