CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria d’Urgenza
N. 10 del 12.02.2007
Imposta comunale sugli immobili. Aliquote e detrazioni per l’anno 2007.-
L’anno duemilasette il giorno dodici del mese di febbraio con inzio alle ore 16,45 e
prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso
notificato ai Consiglieri in data 6.02.2007 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la
presidenza del Consigliere Nicola Camporeale - Presidente e con l’assistenza del Sig. Dott.
Michele Camero – Segretario Generale
Risultano presenti al momento dell’esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti
il Consiglio Comunale:
AZZOLLINI Antonio - SINDACO - Presente
Consiglieri
DI GIOIA Pasquale si LANZA Gennaro si
MINERVINI Tommaso si SGHERZA Raffaele si
CAMPOREALE Nicola si ARMENIO Francesco si
SPADAVECCHIA Giacomo si MEZZINA Giovanni si
DE BARI Giuseppe D. si ROSELLI Luigi si
SGHERZA Giuseppe si DE GENNARO Giovannangelo si
PICARO Piera si SALLUSTIO Cosmo Alberto si
MARZANO Angelo si DI MOLFETTA Michele si
AMATO Mario si PIERGIOVANNI Nicola si
ANNESE Giovanni si TAMMACCO Saverio si
SCARDIGNO Girolamo si ALTOMARE Anna E. si
MANGIARANO Francesco si SALVEMINI Giacomo si
BALDUCCI Ottavio si CAPUTO Mariano si
GIANCOLA Pasquale si ANCONA Antonio si
DI GIOVANNI Riccardo si DE ROBERTIS Francesco si
Presenti n . 27 Assenti n. 04
Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in prima
convocazione, dichiara aperta la seduta.
Sono, altresì, presenti in aula l’Assessore al Bilancio e Programmazione Economica dott.
Domenico Corrieri e il dott. Giuseppe Lopopolo Dirigente del Settore Fiscalità locale.
****
Dell’intero dibattito registrato su nastro magnetico è reso verbale a parte.
****
Introdotto dal Presidente, svolge la relazione sull’argomento l’Assessore al Bilancio e
Programmazione Economica dott. Domenico Corrieri.
Su richiesta del Cons.re Di Gioia P., il Presidente allo scopo di poter far intervenire in aula i
Componenti il Collegio dei Revisori, sospende brevemente la seduta. (Sono le ore 18,30). Alla ripresa
dei lavori (ore 19,05) sono presenti, all’appello, n.21 Consiglieri e sono assenti i Consiglieri
Spadavecchia G., Mangiarano F., Balducci O., Giancola P., Di Molfetta M., Piergiovanni N., Salvemini
G., Caputo M., Ancona A. e De Robertis F.-
Sono, altresì, presenti in aula, perché invitati dal Presidente i Componenti il Collegio dei
Revisori del Comune.
Dopo una preliminare richiesta di chiarimenti, rivolta dal Cons. Di Gioia P., al Collegio dei
Revisori, alla quale risponde la Revisora Rag. Sallustio Caterina, il Presidente apre la discussione
generale sull’argomento in oggetto. Intervengono i Consiglieri Minervini T., Sallustio C., Ancona A.
ed in replica lo stesso Assessore relatore.
(Entrano i Consiglieri Salvemini G., Giancola P., Caputo M., Ancona A., Mangiarano F., Piergiovanni
N. ed esce il Cons.re Lanza G.- Consiglieri presenti n.26)
Chiusa la discussione generale interviene per dichiarazione di voto il solo Cons.re Minervini T.-
Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione il provvedimento finale, nel suo complesso
e stante l’esito favorevole della stessa da atto che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
in deroga a quanto previsto dall’art. 42, lett. f, del T. U. E. L. n. 267/2000, l’art 1 comma 156
della Legge 296/06 (Legge Finanziaria) ha disposto che, a partire dall’anno d’imposta 2007, la
determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili è di
competenza del Consiglio Comunale;
l’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007)
ha stabilito che:
o il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi
locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, é fissato alla data di scadenza per l’approvazione del Bilancio di
previsione;
o dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
con decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006, il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno finanziario 2007, è stato differito al 31 marzo
2007.
Dato atto che:
ai sensi del comma 53 dell’art.3 della Legge n 662/96 l’aliquota deliberata non può essere
inferiore al 4 %o e non superiore al 7 %o e può essere diversificata entro tale limite, con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione
principale o di alloggi non locati o di immobili posseduti da enti senza scopo di lucro o di unità
immobiliare adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e anche per i soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per quelle locate a soggetti che la utilizzano
come abitazione principale, fatte salve le deroghe di Legge;
l’art.1, comma 5, della legge n.449/97 consente di fissare aliquote agevolate dell’ICI anche
inferiori al 4 %o, a favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
Considerato che
la legge n. 431 del 09/12/1998, all’art. 2, comma 4, consente ai Comuni di poter deliberare, nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’ICI più favorevoli, per i proprietari che
concedono in locazione a terzi a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite
dagli accordi, di cui al comma 3 del medesimo articolo;
la medesima disposizione legislativa prevede, inoltre, la possibilità, per i comuni ad alta
tensione abitativa, di deliberare l’aliquota fino al 9 %o, limitatamene agli immobili non locati
per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (cfr
circolare M.F. 7 giugno 2000, n° 118/E;
il Comune di Molfetta è stato individuato ed inserito dal CIPE nell’elenco dei "Comuni ad alta
tensione abitativa", con propria deliberazione n° 87 del 13/11/2003, pubblicata in G.U. n° 40
del 18/02/2004
l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto
passivo é di Euro 103,29 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, con possibilità di imputare
l’eventuale esubero alle pertinenze;
l’importo della detrazione é elevabile fino a Euro 258,23 e le altre agevolazioni previste dalla
legge n. 449/97 debbono essere valutate con salvaguardia degli equilibri di bilancio;
ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.Lgvo n. 446/97 la detrazione relativa all’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo potrebbe essere stabilita in misura
superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal
caso però non può essere stabilita un' aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenute " a disposizione " del contribuente.
Considerato, altresì, che il Comune intende agevolare e/o incentivare:
i contratti di locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a "Canone
convenzionato ", al fine di poter far beneficiare l’inquilino di un canone equo, anziché di
libero mercato, confermando per l'anno 2007 l’aliquota ICI deliberata per l’anno 2006 al
2 %o;
gli interventi finalizzati al recupero delle unità immobiliari di interesse artistico o
architettonico, ubicate nel centro storico, confermando l’aliquota dell’ 1%o deliberata
per l’anno 2006;
gli immobili contigui all’abitazione principale, accatastati distintamente con cat. "A"
destinati anch’essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente, confermando
l'aliquota del 5 %o già deliberata per l'anno 2006.
Considerato, altresì, che, con Deliberazione del Commissario straordinario n° 64 del 25/05/2006,
nell’anno d’imposta 2006, il Comune di Molfetta, per supportare l’aumento di spesa derivante da cause
oggettive, ha rideterminato l’aliquota ordinaria dal 6 %o (in vigore dall’anno d’imposta 2001) al 7%o.
Visto il D.Lgvo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 662/96;
Vista la legge n. 449/97;
Visto la legge n.431/98;
Visto la legge Finanziaria 2002 n° 448/2001
Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 07.02.2007 con nota n.
7111;
Visto il parere della Commissione Consiliare Permanente n. 4 (Bilancio), espressi con verbali
nn. 4 del 7.02.2007 e 05 del 12.02.2007;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e
dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n.
267/2000;
Con voti favorevoli 18, astenuti 8 ( Caputo M., Altomare A., Salvemini G., Sallustio C.,
Piergiovanni N., Ancona A., Minervini T., Di Gioia P.) espressi in forma palese da n.18 Consiglieri
votanti su n.26 Consiglieri presenti;
D E L I B E R A
1) Le aliquote e le detrazioni ICI da applicarsi per l’anno d’imposta 2007 sono le seguenti:
a) Aliquota ridotta: 4,5 %o da applicare sul valore:
delle abitazioni principali e loro pertinenze possedute da persone aventi residenza
anagrafica nel Comune di Molfetta;
alle abitazioni e loro pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a
proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
agli immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze, concessi in uso
gratuito ai parenti di primo grado, risultante da contratto di comodato regolarmente
registrato;
agli immobili posseduti da anziani o disabili residente in istituto di ricovero e cura e
già adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locati;
b) Aliquota ordinaria: 7 %o da applicare sul valore degli immobili:
diversi da quelli di cui alle fattispecie previste ai punti a), c), d), e) ed f);
destinati ad abitazione, di cui ai successivi punti c1), c2), c3) e c4, previa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex D.P.R. 445/2000, da allegare ad
apposita istanza, da presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
c) Aliquota ordinaria 8 %o per le unità immobiliari, destinate ad abitazione ovvero
accatastate con categoria "A", non locate, per le quali non risultano essere stati stipulati
contratti di locazione da almeno due anni, con esclusione di:
c1) una sola unità immobiliare posseduta da soggetto non residente e da questi
tenuta a disposizione;
c2) una sola unità immobiliare ubicata fuori dal centro urbano e, precisamente,
fuori dalle zone A, B e C, come individuate dal vigente P.R.G.C.;
c3) unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (coniuge, parenti
entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), a condizione che lo stesso
vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;
c4) una sola unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da
contribuenti trasferiti temporaneamente in altro Comune per ragioni di lavoro.
Le esclusioni di cui ai punti c1), c2), c3) e c4) non sono cumulabili tra loro.
d) Aliquota agevolata dell’ 1 %o per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico,
ubicate nel centro storico - Zona A 1 o nei piani di recupero quartiere "Catacombe –
S.Angelo" per le quali il proprietario esegue interventi finalizzati al recupero, per un periodo
massimo di anni tre;
e) Aliquota agevolata del 2 %o per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze
concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni
definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato);
f) Aliquota agevolata del 5 %o per gli immobili contigui all’abitazione principale, accatastati
distintamente con cat. "A", destinati anch’essi ad abitazione principale, dal medesimo
contribuente;
- Detrazione di Euro 103,29 fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, con la possibilità di detrarre dall’imposta
dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in
sede di tassazione dell’abitazione principale;
- Detrazione di Euro 116,20, per il possessore della sola casa di abitazione, il cui valore
imponibile non sia superiore a Euro 25.822,84 - con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta
per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell’abitazione principale;
- Detrazione di Euro 154,94, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza da:
o nucleo familiare proprietario di una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione
principale, ed eventuale pertinenza, purché titolare di reddito complessivo non superiore
al minimo INPS;
o nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100%, il cui
reddito complessivo soggetto a tassazione non superi gli Euro 20.658,28 lordi annui da
documentarsi adeguatamente, con la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le
pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell’abitazione principale;
2) Nominare responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Lopopolo.
3) Trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi
e Concessioni Comunali per l’esecuzione e per i successivi adempimenti.
In pubblicazione dal 15.02.2007