C I T T A’ DI M O L F E T T A

PROVINCIA DI BARI

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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 64 del 25/05/2006

O G G E T T O

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2006.

L’anno duemilasei, il giorno venticinque del mese di maggio nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In persona del Dott. Alfonso Magnatta, nominato con D.P.R. 4 maggio 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:     

con deliberazione di Giunta Municipale n° 228 del 19 Dicembre 2005 sono state deliberate le aliquote e detrazioni ICI, da applicarsi per l'anno d'imposta 2006;

Dato atto che:

  l’art. 27, comma 8, legge 448/2001 (Finanziaria 2002) ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali é fissato alla data di scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione, con decorrenza dal 01 Gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di previsione;

il Decreto 27 Marzo 2006 del Ministro dell'Interno proroga il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2006 al 31 Maggio p. v.;

  ai sensi del comma 53 dell’art.3 della Legge n 662/96 l’aliquota deliberata non può essere inferiore al 4 ‰ e non superiore al 7 ‰ e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati o di immobili posseduti da enti senza scopo di lucro o di unità immobiliare adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e anche per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per quelle locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, fatte salve le deroghe di Legge;

  l’art.1, comma 5, della legge n.449/97 consente di fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 %o, a favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

Considerato che

  la legge n. 431 del 09/12/1998, all’art. 2, comma 4, consente ai Comuni di poter deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’ICI più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a terzi a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi, di cui al comma 3 del medesimo articolo;

  la medesima disposizione legislativa prevede, inoltre, la possibilità, per i comuni ad alta tensione abitativa, di deliberare l’aliquota fino al 9 %o, limitatamene agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (cfr circolare M.F. 7 giugno 2000, n° 118/E;

  il Comune di Molfetta è stato individuato ed inserito dal CIPE nell’elenco dei “Comuni ad alta tensione abitativa”, con propria deliberazione n° 87 del 13/11/2003, pubblicata in G.U. n° 40 del 18/02/2004

  l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo é di Euro 103,29 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, con possibilità di imputare l’eventuale esubero alle pertinenze;

 

   l’importo della detrazione é elevabile fino a Euro 258,23 e le altre agevolazioni previste dalla legge n. 449/97 debbono essere valutate con salvaguardia degli equilibri di bilancio;

  ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.Lgvo n. 446/97 la detrazione relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo potrebbe essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso però non può essere stabilita un' aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute “ a disposizione “ del contribuente;

Considerato che il Comune intende agevolare e/o incentivare:

  i contratti di locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a "Canone convenzionato “, al fine di poter far beneficiare l’inquilino di un canone equo, anziché di libero mercato, confermando per l'anno 2006 l’aliquota ICI deliberata per l’anno 2005 al 2 %o;

  gli interventi finalizzati al recupero delle unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico, confermando l’aliquota dell’ 1%o deliberata per l’anno 2005;

  gli immobili contigui all’abitazione principale, accatastati distintamente con cat. “A” destinati anch’essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente, confermando l'aliquota del 5 %0 già deliberata per l'anno 2005;

Considerato, altresì, che il Comune di Molfetta, nell’anno d’imposta 2005 ha applicato aliquote contenute, specie se confrontate con quelle applicate da altri Comuni sia in ambito regionale che nazionale;

Accertato che per l'anno 2006 la previsione di spesa è in aumento a seguito di maggiori costi da sopportare per:           

rinnovo contratti collettivi di lavoro del personale impiegatizio e dirigenziale;

effetto dell'aumento dei prezzi di beni e servizi generali e a domanda individuale;

l'accensione di nuovi mutui;

Dato atto che:

malgrado i tagli alle spese, questi non sono sufficienti a coprire il maggior fabbisogno;

per la nota questione della cosiddetta "Autonomia degli Enti Locali", gli stessi devono trovare risorse finanziarie proprie per il soddisfacimento dei servizi da rendere ai cittadini, senza poter fare affidamento sui maggiori contributi statali e/o regionali;

Che è in atto una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali spettanti al Comune, a valere sul complesso dei fondi ordinario, perequativo e consolidato.

Ritenuto di dover elevare l'aliquota ordinaria dal 6‰, ferma al lontano 2001, portandola al 7‰;

Considerata l'opportunità di mantenere inalterate tutte le altre aliquote e detrazioni, già deliberate per l'anno 2006, con provvedimento giuntale n° 228/05;

Visto il D.Lgvo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 662/96;

 

Vista la legge n. 449/97;

Visto la legge n.431/98;

Visto la legge Finanziaria 2002 n° 448/2001

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) Le aliquote e le detrazioni ICI da applicarsi per l’anno d’imposta 2006 sono le seguenti:

a) Aliquota ridotta: 4,5 %o da applicare sul valore:

- delle abitazioni principali e loro pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;

- alle abitazioni e loro pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Molfetta;

- agli immobili, concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado, destinati ad abitazione principale e loro pertinenze;

- agli immobili posseduti da anziani o disabili residente in istituto di ricovero e cura e già adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locati;

b) Aliquota ordinaria: 7 %o da applicare sul valore degli immobili:

  diversi da quelli di cui al punto a)

  per gli immobili di cui ai successivi punti c1 e c2 previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex D. P. R. n° 445/2000, da allegare ad apposita istanza, da presentarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento;

c) Aliquota ordinaria 8 %o per le unità immobiliari destinate ad abitazione, non locate, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, con esclusione di una sola unità immobiliare:

  c1) posseduta da soggetto non residente e da questi tenuta a disposizione;

  c2) ubicata fuori dal centro urbano e, precisamente, fuori dalle zone A, B e C, come individuate dal vigente P.R.G.C.

d) Aliquota agevolata dell’ 1 %o per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico - Zona A 1 o nei piani di recupero per le quali il proprietario esegue interventi finalizzati al recupero per un periodo max di anni tre;

e) Aliquota agevolata del 2 %o per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato );

f) Aliquota agevolata del 5 %o per gli immobili contigui all’abitazione principale, accatastati distintamente con cat. “A”, destinati anch’essi ad abitazione principale, dal medesimo contribuente;

g) - Detrazione di Euro 103,29 fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, con la possibilità di detrarre

 

dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;

h) - Detrazione di Euro 116,20, per il possessore della sola casa di abitazione, il cui valore imponibile non sia superiore a Euro 25.822,84 - con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;

i) Detrazione di Euro 154,94, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza da:

- nucleo familiare proprietario di una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, ed eventuale pertinenza, purché titolare di reddito complessivo non superiore al minimo INPS;

- nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100%, il cui reddito complessivo soggetto a tassazione non superi gli Euro 20.658,28 lordi annui da documentarsi adeguatamente, con la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;

2) Nominare responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Lopopolo.

3) Trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l’esecuzione e per i successivi adempimenti.