…18…. d’ordine del registro
 
COMUNE DI GRUMO APPULA
PROVINCIA DI BARI
______________

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

                             CON I POTERI:   DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
 
OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili anno 2005.
 
L’anno duemilacinque il giorno 19 del mese di marzo alle ore 12  con continuazione nella sede Comunale
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
nominato per la provvisoria gestione del Comune con DPR del 9 febbraio 2005, alla presenza dal Segretario Generale dott. Gioacchino de Candia ha adottato la seguente deliberazione:
 
Premesso:
 
che a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
che presupposto dell’imposta è il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, o qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.4 del D.L. 8.8.1996 n.437 convertito con modificazioni con L. 24.10.1996 n.556;
Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446;
Vista la Legge 27.12.97 n. 449;
Visto l’art. 27, comma 8 Legge 28/12/01 n. 448;
Visto l’art. 1, comma 1 della Legge n. 26. del 01.03.2005, circa la proroga al 31 marzo 2005 del  termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;
Preso atto inoltre delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
-          che l’aliquota deve essere determinata non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati: può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
-          che l’aliquota deve essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
-           che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata a € 103,29;
-          che l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino ad € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
-          che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore ad € 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
-          Che i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
-          che i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto  anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti: L’imposta agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi o per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
-          che i comuni possono deliberare aliquote favorevoli, anche derogando al limite del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’art.2, comma 3 della legge 9.12.1998 n. .431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all’art.1 del D.L. 30.12.1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.2.1989 n. .61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevedere un’aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati o per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
Preso atto che, secondo le disposizioni del nuovo testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000, n.267) spetta alle giunte comunali la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
Ritenuto, alla luce della situazione finanziaria dell’Ente, confermare per l’esercizio finanziario 2005, le aliquote I.C.I. in vigore nel decorso esercizio 2004 e rivenienti dall’atto giuntale n. 26/2004 e sotto riportate:
 
 
־         aliquota del 5 per mille (cinque per mille) da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
-          aliquota ordinaria del 6 per mille (sei per mille)  per gli altri immobili comprese le aree edificabili;
-          aliquota del 7 per mille (sette per mille) per tutti gli altri immobili non locati e a disposizione e per tutte le classificazioni catastali con esclusioni di quelli classificati in A4 – A5 – A6;
 
Vista la legge n. 311/2004 (finanziaria 2005);
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. LGS. 267/2000, in data 09.03.2005;
VISTA altresì l’allegata scheda di consulenza del Segretario Generale in data 18.03.2005 che forma parte integrante della presente  delibera, dalla quale si evince “ nessun rilievo da formulare sotto l’aspetto giuridico amministrativo sulla base del parere tecnico-contabile  come sopra espresso ai sensi di legge”
    
  In sostituzione della Giunta Municipale;
       
D E L I B E R A
 
 
1.                  Di confermare, per l’esercizio finanziario 2005, le aliquote I.C.I. in vigore nel decorso esercizio 2004 e rivenienti dall’atto giuntale n. 26/2004 e sotto riportate:
-          aliquota del 5 per mille (cinque per mille) da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
-          aliquota ordinaria del 6 per mille (sei per mille)  per gli altri immobili comprese le aree edificabili;
-          aliquota del 7 per mille (sette per mille) per tutti gli altri immobili non locati e a disposizione e per tutte le classificazioni catastali con esclusioni di quelli classificati in A4 – A5 – A6;
 
 
2.                  Di confermare in € 113,62 la detrazione da applicare all’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3.                  Di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
4.                  Per gli immobili locati i contribuenti dovranno presentare regolare contratto di locazione, altrimenti gli stessi saranno considerati non locati e quindi soggetti all’aliquota del 7 per mille;
5.                  Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2005.
6.                  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
 
 
 
 
 
 
            VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI, AI SENSI DELL’ART.49 – COMMA 1° - TECNICO E CONTABILE NONCHÉ PER L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA E L’IMPEGNO DI SPESA RIPORTATO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, APPROVATO CON D.LGS. 18.8.2000, N.267.
 
  Il Responsabile del Servizio                         Il Responsabile dei Servizi Finanziari
 (Dott.ssa Francesca Siciliano)                              (Dott.ssa Francesca Siciliano)
 
            Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.
 
     Il Segretario Generale                                        Il Commissario Straordinario
(Dott.Gioacchino de Candia)                                          (dott.ssa Rosa Maria Padovano)
 
 
N° ……………….. reg. pubb.
 
            Il Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-         viene affissa all’albo Pretorio dal ……………………….. al ……………………… per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 18.8.2000 n.267.
 
-         viene comunicata al sig. Prefetto con nota del ………………………..… n. …………..………..
 
Grumo Appula, lì ………………….                    Il Segretario Generale
                                                                                  (Dott.Gioacchino de Candia)
 
 
 
Il Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
¨      è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
¨      è divenuta esecutiva il ……………………….. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
 
Grumo Appula, lì ………………….                    Il Segretario Generale
(Dott.Gioacchino de Candia)