COMUNE DI GIOVINAZZO - PROVINCIA DI BARI
DELIBERA N. 22 DEL 04 APRILE 2007
OGGETTO: I.C.I. – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l’anno
2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:
1. Di confermare per l'anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) il 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali possedute, a titolo di proprietà, o
di altro diritto reale, da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Giovinazzo ed
alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di Cooperative a proprietà indivisa, a condizione che i
suddetti assegnatari siano residenti nel Comune di Giovinazzo.
E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art.3, comma 56, L. 662/96). Per
usufruire dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno presentare all’ufficio tributi, entro il
termine di pagamento della prima rata d’imposta, idonea documentazione comprovante il possesso
dei requisiti.
La pertinenza asservita all’abitazione principale è considerata parte integrante dell’abitazione
principale, limitatamente ad una unità C/2 o C/6. La costituzione, esistenza, o cessazione del
vincolo pertinenziale dovrà essere comunicata all’Ufficio Tributi con l’indicazione
dell’ubicazione, identificativi catastali, categoria e rendita dell’immobile. La predetta
comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente in sede di costituzione o cessazione del
vincolo pertinenziale, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell’imposta o
del saldo nel caso di acquisizione successiva al primo semestre.
b) il 4,5 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni previste dalla legge n. 431/98, nonché dall’Accordo Territoriale in data 6/12/2004.
Al fine del godimento del beneficio dell'aliquota agevolata, i soggetti passivi dell'imposta dovranno
trasmettere all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento della prima rata dell'imposta o del saldo nel
caso di acquisizione successiva al primo semestre, apposita comunicazione unitamente a copia del
contratto di locazione, regolarmente registrato.
c) il 5,5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) quali
sono, a titolo esemplificativo, seconde case, altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
2. Di confermare per l’anno 2007 la detrazione di € 103,29, o fino a concorrenza dell’Imposta dovuta, per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
3. Di confermare per l’anno 2007 l’elevazione della detrazione di cui al precedente n. 2 a € 154,94, o fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da:
Nucleo familiare con convivente portatore di Handicap al 100%, il cui reddito complessivo, soggettoa tassazione ai fini IRPEF, non superi l’importo di € 18.075,99 lordi annui, da documentarsi
adeguatamente.
Al fine di beneficiare della maggiore detrazione di cui al presente punto n. 3, i contribuenti dovranno
trasmettere, nel termine di pagamento della prima rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili, apposita
comunicazione all’Ufficio Tributi utilizzando, eventualmente, gli stampati disponibili presso lo stesso
ufficio.