DELIBERA N. 32 DEL 01 MARZO 2005
OGGETTO: |
I.C.I. – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l’anno 2005. |
Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, istitutivo e disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25/03/1999, da ultimo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 29/3/2002;
Atteso che la mancata adozione di deliberazione in materia di fissazione di aliquota comporta l’applicazione dell’aliquota minima del 4 per mille;
Vista la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
Visto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Ritenuto opportuno confermare le aliquote, riduzioni e detrazioni fissate per l’anno 2004, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 25/3/2004;
Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Con voti espressi all’unanimità dei presenti, resi per alzata di mano anche per quanto attiene all’immediata esecutività
1. Di confermare per l'anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) il 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali possedute, a titolo di proprietà, o di altro diritto reale, da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Giovinazzo ed alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di Cooperative a proprietà indivisa, a condizione che i suddetti assegnatari siano residenti nel Comune di Giovinazzo.
E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art.3, comma 56, L. 662/96). Per usufruire dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno presentare all’ufficio tributi, entro il termine di pagamento della prima rata d’imposta, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
La pertinenza asservita all’abitazione principale è considerata parte integrante dell’abitazione principale, limitatamente ad una unità C/2 o C/6. La costituzione, esistenza, o cessazione del vincolo pertinenziale dovrà essere comunicata all’Ufficio Tributi con l’indicazione dell’ubicazione, identificativi catastali, categoria e rendita dell’immobile. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente in sede di costituzione o cessazione del vincolo pertinenziale, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell’imposta o del saldo nel caso di acquisizione successiva al primo semestre.
b) il 4,5 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431/98, nonché dall’Accordo Territoriale in data 6/12/2004.
Al fine del godimento del beneficio dell'aliquota agevolata, i soggetti passivi dell'imposta dovranno trasmettere all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento della prima rata dell'imposta o del saldo nel caso di acquisizione successiva al primo semestre, apposita comunicazione unitamente a copia del contratto di locazione, regolarmente registrato.
c) il 5,5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) quali sono, a titolo esemplificativo, seconde case, altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
2. Di confermare per l’anno 2005 la detrazione di € 103,29, o fino a concorrenza dell’Imposta dovuta, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
3. Di confermare per l’anno 2005 l’elevazione della detrazione di cui al precedente n. 2 a € 154,94, o fino a concorrenza dell’imposta dovuta, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da:
· Nucleo familiare con convivente portatore di Handicap al 100%, il cui reddito complessivo, soggetto a tassazione ai fini IRPEF, non superi l’importo di € 18.075,99 lordi annui, da documentarsi adeguatamente.
Al fine di beneficiare della maggiore detrazione di cui al presente punto n. 3, i contribuenti dovranno trasmettere, nel termine di pagamento della prima rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili, apposita comunicazione all’Ufficio Tributi utilizzando, eventualmente, gli stampati disponibili presso lo stesso ufficio.
4. Di stimare, sulla base di analisi fondate sulla dinamica storica, in € 2.235.403,00 il gettito ordinario dell’imposta per l’anno 2005 ed in € 362.922,00 quello derivante da attività di accertamento e liquidazione per periodi di imposta pregressi, per un totale complessivo di € 2.598.325,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2005.
5. Di disporre che l’ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote deliberate da parte dei contribuenti.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, nominando quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Colaluce, funzionario responsabile del servizio Tributi.
7. Di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione, per gli adempimenti di competenza.
8. Di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, nominando quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Maria Colaluce, funzionario responsabile del servizio Tributi.
9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.