D E L I B E R A
- Stabilire nella misura seguente le aliquote ICI per l’anno 2008:
- Aliquota unica per tutti gli immobili…………………6 per mille
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come disciplinate dall'art. 1 comma 2° del D.L. 93 del 27/05/2008….4,5 per mille
- Stabilire in € 120,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rientrante nella categoria catastale A1, A8 e A9.
- Recepire quanto disposto dall'art, 1 comma 6 lett. a) e lett. b) L.244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) integrativo dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92: lett. a) (art.6 D.Lgs. 504/92 comma 2 bis), precisando che le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione a partire dall'anno 2009, verranno disciplinate con apposito regolamento da approvare successivamente con atto di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2009; lett. b) (art.6 D.Lgs. 504/92 comma 3 bis), estensione dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'abitazione principale anche al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis; calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.