PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
D E L I B E R A
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. DI CONFERMARE per l’anno 2011, nelle misure di seguito indicate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30/12/1992, n. 504:
TIPOLOGIA MISURA FATTISPECIE IMPONIBILE
Aliquota Ordinaria 5%o Aree fabbricabili – terreni agricoli
Aliquota agevolata 4,5%o Abitazione principale e sue pertinenze - immobili
adibiti a botteghe artigiane, in cui l’attività è svolta dagli stessi proprietari
Aliquota speciale 5,5 %o Immobili non adibiti ad abitazione principale
Aliquota ridotta 4 %o Immobili di interesse artistico ed architettonico
· Esente ai sensi del D.L. nr.93/2008 convertito in Legge nr.126/2008 : Abitazione principale e relative pertinenze ( C2, C6 e C7);
· Esente ai sensi del D.L. nr.93/2008 convertito in Legge nr.126/2008: Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di l° grado discendenti ed ascendenti che effettivamente risultano residenti in dette abitazioni (sulla base delle casistiche previste dal regolamento Comunale);
· Esente ai sensi del D.L. nr.93/2008 convertito in legge nr.126/2008 : Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate (sulla base delle casistiche previste dal regolamento Comunale).
· I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante ciascuna delle singole fattispecie su indicate.
4. DI DISPORRE che l'ufficio tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate, da parte dei contribuenti;
5. DI DARE altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2011 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art. l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, li. 296 (Legge Finanziaria 2007);
6. DI DETERMINARE per l’anno 2011 le detrazioni d’imposta, tenuto conto del limite reddituale marginale definito in premessa così come segue:
· Euro
· Euro
· Euro
· Euro
· Euro