D E L I B E R A

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento                                            

1.         Di confermare per l’anno 2010, nelle misure di seguito indicate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30/12/1992, n. 504:

 

          TIPOLOGIA                      MISURA                       FATTISPECIE IMPONIBILE

        Aliquota Ordinaria                    5%o                                 Aree fabbricabili – terreni agricoli

        Aliquota agevolata                  4,5%o                               Abitazione principale e sue pertinenze - immobili                               

                                                                                       adibiti a botteghe artigiane, in cui l’attività è 

                                                                                       svolta dagli stessi proprietari                                                                                   

        Aliquota speciale                     5,5 %o                            Immobili non adibiti ad abitazione principale

        Aliquota ridotta                        4 %0                                     Immobili di interesse artistico ed architettonico

 

e) Esente ai sensi del D.L. nr.9312008 convertito in Legge nr.12612008 : Abitazione principale e relative pertinenze ( C2, C6 e C7);

f) Esente ai sensi del D.L. nr.93/2008 convertito in Legge nr.126/2008: Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di l° grado discendenti ed ascendenti che effettivamente risultano residenti in dette abitazioni (sulla base delle casistiche previste dal regolamento Comunale);

g) Esente ai sensi del D.L. nr.9312008 convertito in legge nr.12612008 : Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate (sulla base delle casistiche previste dal regolamento Comunale).

 

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante ciascuna delle singole fattispecie su indicate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non vi sono modifiche rispetto alla situazione iniziale. La succitata dichiarazione, qualora sia stata tempestivamente presentata con riferimento a precedenti annualità d'imposta per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta con o senza detrazione ovvero dell'esenzione, ha validità anche per gli anni successivi ai fini dell'assimilazione.

 

2) di approvare con decorrenza dal 1 gennaio 2010, i valori dettagliatamente esposti nell’allegato “A”  quali risultanti dalla rivalutazione ISTAT, in premessa riportata, delle aree fabbricabili ai fini I.C.I., ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92, quali valori venali in comune commercio in sostituzione di quelli accolti nella tabella dei valori venali in comune commercio approvata con delibera di C.C. n. 13 del 26/04/2007;

 

3)    Dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio comunale;

 

4)      Di disporre che l'ufficio tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate, da parte dei contribuenti;

 

5)      Di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2010 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art.l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, li. 296 (Legge Finanziaria 2007);

6)      Di determinare per l’anno 2010 le detrazioni d’imposta tenuto conto del limite reddituale marginale   definito in premessa così come segue:

·        Euro 103,29 in ragione annua: per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;

·        Euro 206,58 in ragione annua: per pensionato ultrasessantacinquenne residente nel territorio comunale e unico occupante l’abitazione, titolare di reddito pensionistico non superiore a Euro 7.500 (settemilacinquecento) lorde annue;

·        Euro 206,58 in ragione annua: per nucleo familiare composto da due persone entrambe pensionati, residenti nel nostro territorio,di cui uno ultrasessantacinquenne, con un reddito complessivo non superiore ad Euro 7.500 (settemilacinquecento)  lorde annue;

·        Euro 206,58 in ragione annua: per nucleo familiare in cui è presente, al 31/12/2008, un invalido o un  disabile con una invalidità riconosciuta dagli organi competenti pari al 100%;

·        Euro 206,58 in ragione annua: per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze per le coppie sposate da non oltre due anni.

7)      Di dichiarare, con voti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.