PREMESSO:

            Che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio comunale;

            Che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 72 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

            Visto l’art.53 comma 16 della legge  23 dicembre 2000 n.388 ,come sostituito dall’art.27 comma  8 della legge 28/12/2001 n.448 che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi nonché quelle per i servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto il D.L.n. 44 del 31/03/2005 con il quale è stato prorogato al 31/05/2005 il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli enti locali;

            Considerato che occorre determinare l’aliquota I.C.I. da applicare nel corrente bilancio, si propone l’approvazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2005, così come riportato dal dispositivo del presente atto;

            Visti gli artt. 51, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni;

                                    Preso atto che per effetto della norma sopracitata  i regolamenti, le tariffe e le aliquote deliberate entro i termini dell’approvazione del bilancio hanno effetto dal 1° gennaio 2005-

            Visto lo Statuto comunale;

            Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n.504;

            Visto il regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 12/03/1999;

                        Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

            Ad unanimità di voti legalmente resi;

 

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa;

1.      Di fissare per l’anno 2005, nelle misure di seguito indicate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30/12/1992, n.504:

§    Per la prima casa adibita ad abitazione principale e sue pertinenze – aliquota del 4,5 per mille;

§    Per gli immobili adibiti a botteghe artigiane, in cui l’attività è svolta dagli stessi proprietari – aliquota 4,5 per mille;

§    Per tutti gli altri fabbricati – aliquota 5,5 per mille;

§    Per le aree fabbricabili – aliquota 5 per mille;

§    Per i terreni agricoli - aliquota  5 per mille;

 

 

 

2.      Di determinare per l’anno 2005 le detrazioni d’imposta così come segue:

·        Euro 103,29 in ragione annua: per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;

·        Euro 206,58 in ragione annua: per pensionato ultrasessantacinquenne residente nel territorio comunale e unico occupante l’abitazione, titolare di reddito pensionistico non superiore a Euro 5.164,57 lorde annue;

·        Euro 206,58 in ragione annua: per nucleo familiare composto da due persone entrambe pensionati, residenti nel nostro territorio,di cui uno ultrasessantacinquenne, con un reddito complessivo non superiore ad Euro 6.197,48 lorde annue;

·        Euro 206,58 in ragione annua: per nucleo familiare in cui è presente, al 31/12/2004, un invalido o un  disabile con una invalidità riconosciuta dagli organi competenti pari al 100%;

·        Euro 206,58 in ragione annua: per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze per le coppie sposate da non oltre due anni.

3.      Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

4.      Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.