Comune di Casamassima
(Provincia di Bari)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE –
COPIAn. 47 del 25 febbraio 2009
OGGETTO
: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE, RIDUZIONI EDETRAZIONI DI IMPOSTA IN VIGORE PER L’ANNO 2009.
L’anno duemilanove e questo giorno venticinque del mese di febbraio nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il prof. Domenico Vito DE TOMMASO nella sua qualità di Sindaco –
Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente Assente
1) DE TOMMASO Domenico Vito SINDACO SI
2) NITTI ALESSIO Vice Sindaco SI
3) LOIUDICE Michele Assessore SI
4) NANNA Fabio Bonav entura Assessore SI
5) PELLEGRINO Giuseppe Assessore SI
6) MANZARI Antonio Assessore SI
7) VERNA Sabino Assessore SI
8) TRIPOLI Massimo Assessore SI
TOTALE 08
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i pareri FAVOREVOLI espressi in linea TECNICA e CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
nr. 267/00.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazione ed integrazioniche istituisce l’imposta comunale sugli immobili;
l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestàregolamentare generale dei comuni in materia di tributi locali;
l’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 intitolato “Potestàregolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”;
il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvatocon delibera C.C. n. 14 del 16.03.1999 e successivamente integrata e modificata con
delibera C.C. n. 11 del 21.03.2000 e n. 13 del 30.03.2001;
il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazioneconsiliare n. 13 del 16.03.1999 e s.m.i.;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall’art. 27,comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in base al quale “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”.
l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale “Gli enti localideliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale gli enti localideliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2008 (G.U. n. 3 del 5/1/2009) è statoprorogato al 31/03/2009 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009;
l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008 recante “esenzione ICI prima casa”;CONSIDERATO CHE:
il comma 169 della Legge n. 296/06 prevede che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e lealiquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 24/07/2008, n. 126, di conversione del D. L. n. 93/2008:“
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenut idel nuovo Patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è
sospeso il potere delle Regioni e degli Ent i Locali di deliberare aument i dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuit i
con legge dello Stato
”;
ai sensi dell’art. 77 bis, comma 30, della L. 06/08/2008, n. 133, di conversione del D.L. n.112/08, “
resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione delfederalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Ent i Locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote dei tribut i ad essi attribuit i con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del
D.L. 27/05/2008,
n. 93, convert ito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008, n. 126, fatta eccezione per gli aument i
relat ivi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.
VISTO:
gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 504/92 come modificato dall’art. 1, comma156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale “L’aliquota è stabilita dal
Consiglio comunale ……”
che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i pareri prescrittidall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;LA GIUNTA COMUNALE
All’unanimità di consensi, espressi ed accertati in modalità elettronica,
D E L I B E R A
A.
DI CONFERMARE, per l’anno 2009, l’aliquota che sarà applicata ai fini I.C.I. (Imposta comunalesugli immobili) e relativa detrazione per abitazione principale, così come approvate con
Delibera C.C. n. 42 del 20/06/2008 nelle seguenti misure:
1) aliquota ridotta, da applicare:
a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale:
5,00 per mille (solo per A1, A8, A9);b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale:
5,00 per mille;c) proprietari degli immobili locati che sospendano volontariamente per l’anno 2008
le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati art. 2, comma 2, D.L.
01.02.2006, n. 23:
5,00 per mille;2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso
d’abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale:
5,75 per mille;3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:
5,75 permille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi
posseduti nel Comune:
5,75 per mille;5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organismi senza scopo di lucro, che
non rientrano nell’esenzione dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel
registro istituito dalle regioni:
4,00 per mille;5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 iscritte nell'albo
regionale:
4,00 per mille;6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero d’unità immobiliari inagibili o inabitabili:
5,00 per mille;b) al recupero d’immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro
storico:
4,00 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto dettiinterventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1,
comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali:
5,00 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti:
5,00 per mille da applicare 1imitattamente alle unitàimmobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori
così come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997, n. 449;
7) aliquota agevolata speciale per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo
d’abitazione
principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della n.
431/98:
4,00 per mille;8) aliquota speciale, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti di locazione da meno di due anni:
6,00 per mille ;9) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari (parenti in linea retta sino al primo grado, in linea collaterale sino al secondo grado):
5,00
per mille;10) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli
previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:
5,75 per mille;B)
DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,
Euro 139.44 , rapportateal periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita’ immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di loro
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione
principale s’intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
C)
DI STABILIRE che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguentisituazioni di particolare disagio economico-sociale:
- titolari di sole pensioni sociali;
- titolari di pensioni d’invalidità totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale:
sia applicata l'elevazione della detrazione spettante ad
Euro 258.23 e in ogni modo non oltrel'importo dell'imposta dovuta;
D)
DI STABILIRE che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e,di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dal contribuente con dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di
inizio delle condizioni che rendono inabitabile e in ogni modo inutilizzabile l'immobile. Il
contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di
ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può fare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
E)
DI DARE ATTO che come disposto dall’art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008 è prevista l’esenzione ICIper l’abitazione principale;
F)
DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla Società EUROGEST S.p.A. di Rutiglianoper gli adempimenti consequenziali;
LA GIUNTA COMUNALE
All’unanimità di consensi, espressi ed accertati in modalità elettronica,
D E L I B E R A
DI RENDERE
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensidell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to dr.ssa Maria Angela ETTORRE F.to prof. Domenico Vito DE TOMMASO
PER LA
REGOLARITÀ TECNICA ESPRIME PE R LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURAPARERE
FAVOREVOLE FINANZIARIA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE______________________________________ ________________________________________________
______________________________________ ________________________________________________
Il responsabile del Servizio Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott. Lucio PIEDIGROTTA F.to dott. Lucio PIEDIGROTTA
AFFISSA all’Albo Pretorio a partire dal 27/02/2009 REG. PUB. NR. 14/03/2009
Visto:
IL SEGRETARIO GENERALE L’ADDETTO ALL’ ALBO PRETORIOF.to dr.ssa Maria Angela ETTORRE F.to Sig. Vincenzo BELLOMO
Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata/rimarrà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 27/02/2009 al 14/03/2009(art.124 – comma 1 – D.Lgs.267/00)
CHE è divenuta
ESECUTIVA il 27/02/2009
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invioal controllo (art.134, comma 3 - D.Lgs.267/00 );
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 - D.Lgs.267/00);lì, 27/02/2009
IL SEGRETARIO GENERALEF.to dr.ssa Maria Angela Ettorre
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO
lì, 27/02/2009
IL SEGRETARIO GENERALE(dott.ssa Maria Angela ETTORRE)