Comune di Casamassima

(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA

n. 47 del 25 febbraio 2009

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE, RIDUZIONI E

DETRAZIONI DI IMPOSTA IN VIGORE PER L’ANNO 2009.

L’anno duemilanove e questo giorno venticinque del mese di febbraio nella sala delle

adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il prof. Domenico Vito DE TOMMASO nella sua qualità di Sindaco –

Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Presente Assente

1) DE TOMMASO Domenico Vito SINDACO SI

2) NITTI ALESSIO Vice Sindaco SI

3) LOIUDICE Michele Assessore SI

4) NANNA Fabio Bonav entura Assessore SI

5) PELLEGRINO Giuseppe Assessore SI

6) MANZARI Antonio Assessore SI

7) VERNA Sabino Assessore SI

8) TRIPOLI Massimo Assessore SI

TOTALE 08

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Angela ETTORRE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri FAVOREVOLI espressi in linea TECNICA e CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.

nr. 267/00.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

􀂾 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazione ed integrazioni

che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;

􀂾 l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà

regolamentare generale dei comuni in materia di tributi locali;

􀂾 l’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 intitolato “Potestà

regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”;

􀂾 il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato

con delibera C.C. n. 14 del 16.03.1999 e successivamente integrata e modificata con

delibera C.C. n. 11 del 21.03.2000 e n. 13 del 30.03.2001;

􀂾 il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione

consiliare n. 13 del 16.03.1999 e s.m.i.;

􀂾 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in base al quale “il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e le tariffe dei servizi

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione”.

􀂾 l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale “Gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno;

􀂾 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale gli enti locali

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

􀂾 che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2008 (G.U. n. 3 del 5/1/2009) è stato

prorogato al 31/03/2009 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009;

􀂾 l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008 recante “esenzione ICI prima casa”;

CONSIDERATO CHE:

􀂾 il comma 169 della Legge n. 296/06 prevede che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

􀂾 ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 24/07/2008, n. 126, di conversione del D. L. n. 93/2008:

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenut i

del nuovo Patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è

sospeso il potere delle Regioni e degli Ent i Locali di deliberare aument i dei tributi, delle

addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuit i

con legge dello Stato”;

􀂾 ai sensi dell’art. 77 bis, comma 30, della L. 06/08/2008, n. 133, di conversione del D.L. n.

112/08, “resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del

federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Ent i Locali

di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni

di aliquote dei tribut i ad essi attribuit i con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del

D.L. 27/05/2008,

n. 93, convert ito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008, n. 126, fatta eccezione per gli aument i

relat ivi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.

VISTO:

􀂾 gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

􀂾 l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 504/92 come modificato dall’art. 1, comma

156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale “L’aliquota è stabilita dal

Consiglio comunale ……”

􀂾 che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i pareri prescritti

dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

􀂾 lo Statuto comunale;

􀂾 il Regolamento comunale di contabilità;

􀂾 il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;

LA GIUNTA COMUNALE

All’unanimità di consensi, espressi ed accertati in modalità elettronica,

D E L I B E R A

A. DI CONFERMARE, per l’anno 2009, l’aliquota che sarà applicata ai fini I.C.I. (Imposta comunale

sugli immobili) e relativa detrazione per abitazione principale, così come approvate con

Delibera C.C. n. 42 del 20/06/2008 nelle seguenti misure:

1) aliquota ridotta, da applicare:

a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà

indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione

principale: 5,00 per mille (solo per A1, A8, A9);

b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi

come abitazione principale: 5,00 per mille;

c) proprietari degli immobili locati che sospendano volontariamente per l’anno 2008

le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati art. 2, comma 2, D.L.

01.02.2006, n. 23: 5,00 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso

d’abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un

soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per

mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi

posseduti nel Comune: 5,75 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organismi senza scopo di lucro, che

non rientrano nell’esenzione dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n.

504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel

registro istituito dalle regioni: 4,00 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 iscritte nell'albo

regionale: 4,00 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero d’unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5,00 per mille;

b) al recupero d’immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro

storico: 4,00 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto detti

interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1,

comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali: 5,00 per mille

;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5,00 per mille da applicare 1imitattamente alle unità

immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

così come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997, n. 449;

7) aliquota agevolata speciale per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo

d’abitazione

principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della n.

431/98: 4,00 per mille;

8) aliquota speciale, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati

contratti di locazione da meno di due anni: 6,00 per mille ;

9) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi

familiari (parenti in linea retta sino al primo grado, in linea collaterale sino al secondo grado):

5,00 per mille;

10) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli

previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;

B) DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 139.44 , rapportate

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita’ immobiliare è adibita

ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di loro

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione

principale s’intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà,

usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al

presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

C) DI STABILIRE che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti

situazioni di particolare disagio economico-sociale:

- titolari di sole pensioni sociali;

- titolari di pensioni d’invalidità totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione principale:

sia applicata l'elevazione della detrazione spettante ad Euro 258.23 e in ogni modo non oltre

l'importo dell'imposta dovuta;

D) DI STABILIRE che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e,

di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali

condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dal contribuente con dichiarazione

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di

inizio delle condizioni che rendono inabitabile e in ogni modo inutilizzabile l'immobile. Il

contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di

ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale

l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può fare accertamenti d'ufficio per verificare la

veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

E) DI DARE ATTO che come disposto dall’art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008 è prevista l’esenzione ICI

per l’abitazione principale;

F) DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla Società EUROGEST S.p.A. di Rutigliano

per gli adempimenti consequenziali;

LA GIUNTA COMUNALE

All’unanimità di consensi, espressi ed accertati in modalità elettronica,

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to dr.ssa Maria Angela ETTORRE F.to prof. Domenico Vito DE TOMMASO

PER LA REGOLARITÀ TECNICA ESPRIME PE R LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA

PARERE FAVOREVOLE FINANZIARIA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

______________________________________ ________________________________________________

______________________________________ ________________________________________________

Il responsabile del Servizio Il responsabile del Servizio Finanziario

F.to dott. Lucio PIEDIGROTTA F.to dott. Lucio PIEDIGROTTA

AFFISSA all’Albo Pretorio a partire dal 27/02/2009 REG. PUB. NR. 14/03/2009

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE L’ADDETTO ALL’ ALBO PRETORIO

F.to dr.ssa Maria Angela ETTORRE F.to Sig. Vincenzo BELLOMO

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata/rimarrà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 27/02/2009 al 14/03/2009(art.124 – comma 1 – D.Lgs.267/00)

CHE è divenuta ESECUTIVA il 27/02/2009

􀀀 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio

al controllo (art.134, comma 3 - D.Lgs.267/00 );

􀀀 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 - D.Lgs.267/00);

lì, 27/02/2009 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr.ssa Maria Angela Ettorre

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

lì, 27/02/2009 IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa Maria Angela ETTORRE)