1) aliquota ridotta, da applicare:

 

a) per  le  persone  fisiche  soggetti   passivi  ed  i  soci  di  cooperative

  edilizie a   proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità      immobiliare   direttamente adibita ad abitazione principale: 5,00 per    mille;

 b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,00 per mille;

c) proprietari degli immobili locati che sospendano volontariamente per  l’anno  2007  le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati art. 2, comma 2 D.L. 01.02.2006, n. 23: 5,00 per mille;

 

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso d’abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;

 

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille;

 

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi   dalle  abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 5,75 per mille;

 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi  senza scopo di lucro, che non rientrano nell’esenzione dall'imposta  previste dall'art.7 della legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie:       

 

   5.1.organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4,00 per  mille;

   5.2.cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381  iscritte nell'albo regionale: 4,00 per mille;

 

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono  interventi volti:

a) al recupero d’unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5,00 per mille;

b) al recupero d’immobili di interesse artistico od architettonico  localizzati nel centro storico: 4,00 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.l, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

c) alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali; : 5,00 per mille ;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5,00 per mille da applicare 1imitattamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997, n. 449;

 

 

 

 

 

 

7) aliquota agevolata speciale per le unità immobiliari concesse in    locazione a titolo d’abitazione principale alle condizioni   definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della   n.431/98: 4,00 per mille;

 

8) aliquota speciale, per gli immobili non locati per i quali non   risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni : 6,00 per mille ;

 

9) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali concesse in uso gratuito   dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta sino al primo grado,  in linea collaterale sino al secondo grado): 5,00 per mille;

 

10) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non   rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni  ed utilizzazioni: 5,75 per mille;

 

B) di STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 139,44, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita’ immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

C)di STABILIRE che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

   -  titolari di sole pensioni sociali;

- titolari di pensioni d’invalidità totale e privi di altri redditi     oltre l'abitazione principale:

  sia applicata l'elevazione della detrazione spettante ad Euro 258,23 e in ogni modo non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

 

D)di STABILIRE che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e in ogni modo inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata-A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può fare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

 

 

 

 

 

 

E) di NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla Società EUROGEST s.r.l. di Rutigliano per gli adempimenti consequenziali;

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

All’unanimità e a votazione separata,

 

 

D E L I B E R A

 

 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.