Comune di Casamassima

(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA

n. 41 del 16.03.2006

 


OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE,   RIDUZIONI E DETRAZIONI D’IMPOSTA IN VIGORE PER L’ANNO 2006.

 


L’anno duemilasei e questo giorno sedici del mese di marzo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il prof. Domenico Vito DE TOMMASO nella sua qualità di Sindaco – Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

 

 

 

Presente

Assente

1) DE TOMMASO Domenico Vito                           

 SINDACO

SI

 

2) NITTI ALESSIO                                                    

Vice Sindaco

SI

 

3) LOIUDICE Michele                                              

Assessore

 

SI

4) VACCHIANO Marco                                        

Assessore

SI

 

5) VALLARELLI Nicola                                              

Assessore

SI

 

6) SUSCA BONERBA  Maria Paola                         

Assessore

SI

 

TOTALE                                    

 

05

01

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Angela ETTORRE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTI i pareri FAVOREVOLI espressi in linea TECNICA e CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. nr. 267/00.

LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO:

§      che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinato, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

§      che l'art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'art. 6      D. Lgs. 23/03/1998, n. 56, hanno stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando, quindi, la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

§      che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

§      che, ai sensi dei citati articoli 42 e 172 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

§      che l'art.4, comma 1, del D.L. 8/8/1996, n. 437, attribuisce all'Ente Locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, in ogni modo non inferiore al 4,00 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

§      che l'art.l, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4,00 per mille, in favore di proprietari d’immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

§      che l'art. 2, comma 4, della L. 9/12/1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo d’abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

 

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, secondo le modalità d’attuazione stabilite dall'Ente:

  a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed   in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita   ad abitazione principale del soggetto passivo;

  b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione    dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai    costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da   prestare alla popolazione;

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA TECNICA

Si ritiene necessario, ai fini del mantenimento dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, approvare le aliquote I.C.I. da applicare dal 1° gennaio 2006, entro e non oltre il 31 marzo 2006, termine ultimo fissato dall’art. 1, comma 155, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’approvazione del bilancio di previsione 2006 e delle tariffe.

 

                                      IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

                                                 rag. Giuseppe DELL’ERBA

 

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE

 

 

Esaminata la proposta del Servizio Bilancio e Finanze,

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con delibera C.C. n. 14 del 16.03.1999 e successivamente integrata e modificata con delibera C.C. n. 11 del 21.03.2000 e   n. 13 del 30.03.2001;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile dei tributi del Comune ai sensi del 1° comma, art.49 D.Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze ai sensi del 1° comma, art.49 D.Lgs. 267/2000;

- l’art. 1, comma 155, Legge 23.12.2005, n. 266 con la quale sono stati differiti i termini d’approvazione del bilancio di previsione 2006 e delle tariffe;

 

- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

Ad unanimità di consensi, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che quivi si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

 

A) di APPROVARE ai fini dell’I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) le seguenti aliquote e detrazioni con effetto dal 1° gennaio 2006:

 

 

 

1) aliquota ridotta, da applicare:

 

a) per  le  persone  fisiche  soggetti   passivi  ed  i  soci  di  cooperative

  edilizie a   proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità      immobiliare   direttamente adibita ad abitazione principale: 5,00 per    mille;

 b) per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,00 per mille;

c) proprietari degli immobili locati che sospendano volontariamente per  l’anno  2006  le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati art. 2, comma 2 D.L. 01.02.2006, n. 23: 5,00 per mille;

 

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso d’abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;

 

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille;

 

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi   dalle  abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 5,75 per mille;

 

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi  senza scopo di lucro, che non rientrano nell’esenzione dall'imposta  previste dall'art.7 della legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie:       

 

   5.1.organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991         n.266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4,00 per  mille;

   5.2.cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381  iscritte nell'albo regionale: 4,00 per mille;

 

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono  interventi    volti:

a) al recupero d’unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5,00 per mille;

b) al recupero d’immobili di interesse artistico od architettonico  localizzati nel centro storico: 4,00 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.l, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

c) alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali; : 5,00 per mille ;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5,00 per mille da applicare 1imitattamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997, n. 449;

 

 

 

 

 

 

7) aliquota agevolata speciale per le unità immobiliari concesse in    locazione a titolo d’abitazione principale alle condizioni   definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della   n.431/98: 4,00 per mille;

 

8) aliquota speciale, per gli immobili non locati per i quali non   risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni : 6,00 per mille ;

 

9) unità immobiliari adibite ad abitazioni principali concesse in uso gratuito   dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta sino al primo grado,  in linea collaterale sino al secondo grado): 5,00 per mille;

 

10) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non   rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni  ed utilizzazioni: 5,75 per mille;

 

B) di STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 139,44, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita’ immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

C)di STABILIRE che, per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

   -  titolari di sole pensioni sociali;

- titolari di pensioni d’invalidità totale e privi di altri redditi     oltre l'abitazione principale:

  sia applicata l'elevazione della detrazione spettante ad Euro 258,23 e in ogni modo non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

 

D)di STABILIRE che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata dal contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e in ogni modo inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata-A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può fare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

 

 

 

 

 

 

E) di NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla Società EUROGEST s.r.l. di Rutigliano per gli adempimenti consequenziali;

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

All’unanimità e a votazione separata,

 

 

D E L I B E R A

 

 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE      

F.to dr.ssa Maria Angela ETTORRE                              F.to prof. Domenico Vito DE TOMMASO

 

 


PER LA REGOLARITÀ TECNICA ESPRIME                                PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA

PARERE FAVOREVOLE                                                                 FINANZIARIA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

______________________________________                            ________________________________________________

______________________________________                            ________________________________________________

      Il responsabile del Servizio                                     Il responsabile del Servizio Finanziario

        F.to rag. G. DELL’ERBA                                                   F.to rag. G. DELL’ERBA

 


AFFISSA all’Albo Pretorio a partire dal 20 MAR. 2006 REG. PUB. NR.  751

 Visto:              IL SEGRETARIO GENERALE                                       L’ADDETTO ALL’ ALBO PRETORIO

F.to dr.ssa Maria Angela ETTORRE                                          F.to ins. Rosa CRISTANTIELLI    

 

 


Il sottoscritto vice Segretario Generale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata/rimarrà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal  20 MAR.  2006  al   -4 APR. 2006 (art.124 – comma 1 – D.Lgs.267/00)

CHE è divenuta ESECUTIVA il   20 MAR.  2006

ÿ       decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.134, comma 3 - D.Lgs.267/00 );

ÿ       perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 - D.Lgs.267/00);

lì,  20 MAR. 2006                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                       F.to dr.ssa Maria Angela Ettorre

 

 


È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì,  20 MAR.  2006                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                              (dott.ssa Maria Angela ETTORRE)