VISTO l’art.27 Comma 8, della legge 28.12.2001 nr. 448, che prevede il differimento del termine per l’adozione delle deliberazioni per la determinazione delle tariffe delle aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, che per l’anno 2006 è stata fissata al 31.03.2006 con L. Finanziaria 266/2005;

 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1 del Decreto 504/1993, come sostituto dell’art.54 della legge 23 dicembre 1996, nr. 662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota per l’anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29 novembre 1999, nr. 160/E

 

ATTESO CHE la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille per tutti i fabbricati;

 

VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dal’art.6 del decreto Legislativo, 23 marzo 1998, nr.56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

 

VALUTATE le risorse proprie ed i trasferimenti, l’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi dei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

 

RITENUTO, di poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006;

 

VISTO il parere di regolarità, tecnica espresso dal responsabile del servizio Tributi, art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario e Contabile, art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

 

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267;

 

VISTE le risoluzioni 1, e  2 dell’anno in corso emesse dall’Ufficio Tributi;

 

VISTO il regolamento Comunale sull’Imposta Comunale sugli Immobili così come approvato e modificato dalle delibere seguenti:

- Approvato con D.C.C. n. 30 del 29.10.1998 e reso esecutivo dalla S.P.C. di Bari il 10.11.1998

        - Modificato con D.C.C. n.54 del 30.12.1999

        - Resi chiarimenti alla D.C.C. n.54/99 con D.C.C. n.3 del 15.02.2000 divenuta esecutiva per presa d’atto il 24.02.2000 con n. prot. 535/39

- MODIFICATO con D.C.C. nr. 15 del 31/03/2003 (variazioni all’art.8)

- Integrato all’art. 7 con D.C.C. nr. 5 del 31/03/2004

- Integrazione all’art. 7 lett. m) ed n) e dell’art. 8, comma 10 bis)

Su proposta del Vice-Sindaco, assessore al ramo,

CON VOTI unanimi, resi ed accertati nei modi e termini di legge

 

DELIBERA

 

per le motivazioni e le indicazioni giuridiche e di fatto riportate in premessa e che qui, per brevità, si intendono integralmente riportate:

 

1 . DI STABILIRE per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta Comunale sugli immobili (ICI) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

 

a.    Unità immobiliare adibita ad abitazione principale: quattro virgola zero per mille (4,0 per mille); 

b. Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado adibita ad abitazione principale: quattro virgola zero per mille (4,0 per mille)

 

Si considera adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

c.     Altre unità immobiliari                                    sette per mille (7 per mille)

d.    Aree edificabili                                                      sette per mille (7 per mille)

 

2. DI STABILIRE per l’anno 2006 a € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale, dando atto che la suddetta detrazione non è applicata ai casi di cui all’art. 8, comma 7 ultimo capoverso del Regolamento Comunale ICI, ovvero alla lett. b) del punto 1 del presente provvedimento;

 

3. DI STABILIRE per l’anno 2006 a €150,00 la detrazione per qui soggetti per i quali ricorre la sotto indicata condizione:

    che l’abitazione principale sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da pensionati aventi residenza anagrafica nel Comune e titolari di un reddito familiare complessivo non superiore ai minimi INPS (come previsto dal comma 5, dell’art 38 della legge 448/2001 e successive integrazioni e modificazioni)  stabiliti per gli ex lavoratori dipendenti calcolato al lordo del reddito dell’immobile posseduto;

 

4. DI STIMARE, in base alle proiezioni elaborate dal dirigente dell’area interessata, il gettito dell’imposta in € 2.140.000,00, da iscriversi nel Bilancio di previsione dell’anno 2006 (al lordo delle spese di riscossione);

 

5. DI DISPORRE che l’Ufficio Tributi del Comune attui le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti;

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato allo schema di Bilancio 2006 alla relazione programmatica e revisionale al bilancio pluriennale 2006-2008;

 

7. DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134-comma 4° del D.Lgs 267/2000.