RITENUTO di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote:
a) terreni agricoli 5,5 per mille
b) aree fabbricabili 5,5 per mille
c) abitazione principale e relative pertinenze entro i 10 metri
(limitatamente alle categorie catastali A1 –A8 – A9) 5,5 per mille
d) altri immobili non adibiti ad abitazione principale 7 per mille
e) altri immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo 7 per mille
DI CONFERMARE la detrazione dell’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 129,11, rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;
DI DISPORRE che la detrazione di cui al punto precedente sia elevata ad € 154,94, e, comunque, sino alla concorrenza dell’imposta dovuta per i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicaps riconosciuti tali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 104/1992. Tale connotazione dovrà essere autocertificata dal contribuente e gli uffici competenti si riserveranno le successive verifiche;