A) TERRENI AGRICOLI |
5,5 PER MILLE |
B) AREE FABBRICABILI |
5,5 PER MILLE |
C) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ENTRO I 10 METRI |
5,5 PER MILLE |
D) ALTRI IMMOBILI NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE |
7,0 PER MILLE |
E) ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO |
7,0 PER MILLE |
PER L’ANNO 2007 LA DETRAZIONE DI CUI ALL’ART.8, COMMA 3, DEL DECRETO L.VO N.504/1994, COME SOSTITUITO DALL’ART.3, COMMA 55, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662, VIENE FISSATA NELLA MISURA DI EURO 129,11, FINO A CONCORRENZA DEL SUO AMMONTARE PER L’IMPOSTA DOVUTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO;
INOLTRE SI DISPONE CHE LA DETRAZIONE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE SIA ELEVATA A EURO 154,94 E, COMUNQUE SINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA PER I SOGGETTI NEL CUI NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PORTATORI DI HANDICAP RICONOSCIUTI TALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA LEGGE N.104/1992