LA GIUNTA COMUNALE
Omissis
1. DI confermare, per l’anno 2006, l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili con riferimento alle seguenti aliquote:
a) Terreni agricoli : 5,5 per mille
b) Aree fabbricabili : 5,5 per mille
c) Abitazione principale e relative pertinenze entro i 10 metri : 5,5 per mille
d) Altri immobili non adibiti ad abitazione principale : 7 per mille
e) Altri immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo : 7 per mille
2. Di disporre la detrazione di cui all’articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504/1994, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di €. 129,11, fino a concorrenza del suo ammontare per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. Di disporre che la detrazione di cui al punto precedente sia elevata a €. 154,94 e, comunque, sino alla concorrenza dell’imposta dovuta per i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 104/1992. Tale connotazione dovrà essere autocertificata dal contribuente e gli uffici competenti si riservano le successive verifiche;
5. Di allegare la presente deliberazione consiliare al bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2006, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. E) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6. Di disporre, a cura dell’Ufficio Tributi, l’invio della presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero della Giustizia, per la pubblicazione prevista dalla circolare ministeriale n. 49/E citata in premessa;
7. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.