DELIBERA

1)  DI STABILIRE per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni per l’abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella seguente misura:

a)       l’aliquota ordinaria del 6 per mille;

b)       l’aliquota del 6 per mille per l’abitazione principale del soggetto passivo;

c)       l’aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;

d)       l’aliquota del 7 per mille per gli immobili di categoria A/1 (abitazione di tipo signorile), A/2 (abitazione civile), A/3 (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare) e A/7 (abitazione in villini) A/8 (abitazioni in ville), non dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92, rimane applicabile l’aliquota ordinaria per le abitazioni che si trovano in una delle seguenti situazioni a condizione che vengano rispettati gli obblighi di dichiarazione sotto riportati:

1.        Abitazione principale di un comproprietario dell’immobile;

2.        Abitazione di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari;

3.        Abitazione principale di parenti di primo grado;

4.        Abitazioni contigue e/o sovrastanti o sottostanti l’abitazione principale, fino ad un massimo di due, utilizzate direttamente dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale;

5.        Abitazioni di servizio d’immobili di categoria D facenti parte della stessa particella catastale e localizzate in zone di P.R.G. destinate alle Attività Produttive Artigianali, Commerciali e Industriali;

6.        Abitazione locate con contratto di locazione registrato. Lo stato di locazione dell’immobile deve risultare comprovato il primo anno di validità del contratto, da apposita istanza recante gli estremi catastali dell’immobile con allegata una copia del contratto di locazione, e gli anni successivi da copia del versamento dell’Imposta Annuale di Registro. Le attestazioni dell’Imposta di Registro e le istanze che si riferiscono alle locazioni dell’anno 2007, devono essere presentate nei termini per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per lo stesso anno 2007;

l’agevolazione per i punti 3, 4 e 5 è valida a condizione che, con riferimento al primo anno d’imposta in cui è si applica, si provveda alla presentazione di regolare Dichiarazione ICI sull’apposito modello Ministeriale, ai sensi dell’art 10 del D.Lgs 504/92, compilando i quadri descrittivi per ciascun degli immobili interessati e indicando nelle “Annotazioni” la situazione agevolata; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, il venir meno della situazione agevolata deve essere denunciato nella medesima forma;

e)       la detrazione di € 155,00 per l’abitazione principale del soggetto passivo;

f)        la detrazione di € 260,00  per l’abitazione principale del soggetto passivo che si trovi in una delle seguenti situazioni:

-          il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo costituito esclusivamente da assegno sociale e/o pensione INPS integrata al minimo, oltre alla quota di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale;

-          il cui nucleo familiare comprenda portatori di handicap con invalidità accertata del 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

2)       DI STABILIRE che, per poter fruire della detrazione per l’abitazione principale dell’importo di € 260,00, di cui al precedente punto 1. lettera f), i soggetti interessati dovranno presentare, la prima volta e poi successivamente solo in caso di variazione, apposita comunicazione, corredata dai documenti probatori, compilata con nome, cognome, indirizzo data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti. La suddetta comunicazione, dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano, entro il termine per la presentazione nell’anno “n+1” della dichiarazione I.C.I. relativa all’anno d’imposta “n” per il quale si è usufruito, o è venuto meno, il diritto alla maggiore detrazione, all’Ufficio Tributi – Sezione ICI – del Comune di Rutigliano;

3)       DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonché di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. In caso di dichiarazione infedele, ai sensi delle vigenti leggi, verrà dato corso alle procedure di rito e all’applicazione delle sanzioni;