DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 49 DEL 17/03/2005

 

 

PREMESSO:

-         che l’art. 151, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha fissato al 31 dicembre di ciascun anno il termine per gli Enti Locali per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;

-          che il  Decreto Legislativo del 30 dicembre 2004 n. 314 convertito con modificazioni in Legge n. 26 del 01/03/2005 pubblicato sulla G.U. n. 50 del 02/03/2005 all’art. 1, comma 1,  ha prorogato al 31/03/2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;

-         che il comma 16, dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede quanto segue: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF ….. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

CONSIDERATO:

-         che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nel comma 2, lett. f), dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale, razionalizzando le disposizioni dell’art. 32 della Legge n. 142/90, ha delineato un quadro normativo recettivo di alcune interpretazioni giurisprudenziali stabilendo che al Consiglio dell’ente ha competenza sulla:

1.      istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

2.      disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

-         che ai sensi del comma 2, dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000: “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ……nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco”;

INDIVIDUATA, pertanto, la competenza di questo collegio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO opportuno nel rispetto dell’equilibrio di bilancio:

-         determinare l’aliquota ordinaria dell’I.C.I. nella misura del 6 per mille;

-         elevare fino a € 155,00= la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

-         elevare fino a € 260,00= la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

-         dal soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo costituito esclusivamente da assegno sociale e/o pensione INPS integrata al minimo, oltre alla quota di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale;

-         dal soggetto passivo il cui nucleo familiare comprenda portatori di handicap con invalidità accertata del 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

CONSIDERATA la difficile situazione dell’agricoltura nel nostro paese si rende necessario introdurre un’aliquota ridotta del 5 per mille per i terreni agricoli;

PRESO ATTO che la situazione del mercato immobiliare rende alquanto difficoltoso reperire alloggi in locazione per le giovani coppie e per i nuclei familiari in condizioni economicamente disagiate, appare opportuno porre in atto provvedimenti che da un lato facciano emergere le situazioni non regolarizzate con la registrazione del contratto di locazione, e dall’altro incoraggino la locazione degli immobili ad uso abitativo, si ritiene utile confermare un’aliquota d’imposta maggiorata del 7 per mille per gli immobili delle categorie  A/2, A/3, A/4, A/7 e A/8 non locati con esclusione di quelli inagibili o inabitabili di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92;

VISTO il D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. 437/96 convertito in Legge 24 ottobre 1996, n. 556;

VISTO il D.Lgs. 15.12.97, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio preposto e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

 

1)      DI STABILIRE per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l’abitazione principale del soggetto passivo nel modo seguente:

a)      l’aliquota I.C.I ordinaria del 6 per mille:

b)      un’aliquota ridotta del 5 per mille per i terreni agricoli;

c)      l’aliquota maggiorata del 7 per mille per gli immobili di categoria A/2 (abitazione civile), A/3 (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare) e A/7 (abitazione in villini) A/8 (abitazioni in ville) non locati, purché non dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. 504/92. Lo stato di locazione dell’immobile deve risultare comprovato il primo anno da apposita istanza e da copia del contratto di locazione e gli anni successivi da copia del versamento dell’imposta annuale di registro. Tali attestazioni devono essere presentate entro il termine per la presentazione nell’anno “n+1” della dichiarazione I.C.I. relativa all’anno d’imposta “n”;

d)      la detrazione di € 155,00= per l’abitazione principale del soggetto passivo;

e)      la detrazione di € 260,00= per gli immobili adibiti ad abitazione principale:

-         dal soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo costituito esclusivamente da assegno sociale e/o pensione INPS integrata al minimo, oltre alla quota di possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale;

-         dal soggetto passivo il cui nucleo familiare comprenda portatori di handicap con invalidità accertata del 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

2)      DI STABILIRE che, per poter fruire della maggiore detrazione per l’abitazione principale di cui al precedente punto 1.e), i soggetti interessati dovranno presentare, la prima volta e poi successivamente solo in caso di variazione, apposita comunicazione, corredata dai documenti probatori, compilata con nome, cognome, indirizzo data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti. La suddetta comunicazione, dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano, entro il termine per la presentazione nell’anno “n+1” della dichiarazione I.C.I. relativa all’anno d’imposta “n” per il quale si è usufruito, o è venuto meno, il diritto alla maggiore detrazione, all’Ufficio Tributi – Sezione ICI – del Comune di Rutigliano;

3)      DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonché di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. In caso di dichiarazione infedele, ai sensi delle vigenti leggi, verrà dato corso alle procedure di rito e all’applicazione delle sanzioni;

4)      DI DISPORRE ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5)      DI DICHIARARE immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000.