(OMISSIS)
D E L I B E R A
- DI CONFERMARE per l'anno 2010 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) istituita con D. Lgs. n. 504/92 già vigenti, e precisamente:
- a) nella misura del 5,00 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
- b) nella misura del 4,00 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
- c) nella misura del 5,00 per mille per l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, che la occupano quale abitazione principale;
- d) nella misura del 6,00 per mille per tutti gli altri soggetti;
- DI CONFERMARE la misura della detrazione ICI sull'abitazione principale occupata direttamente dal soggetto passivo, di € 113,62 come da delibera di C.C. n. 18 del 19/04/2009;
- DI CONFERMARE l'applicazione dell’ulteriore detrazione di € 144,61 per i titolari di:
- pensione sociale;
- assegno sociale;
- trattamento al minimo INPS;
Condizione, nei casi di cui al punto 3, è che il nucleo familiare sia composto da unica persona;
- DI CONFERMARE l’ulteriore detrazione di € 77,47 per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:
- famiglie con portatori di handicap:
- famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidità non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 2009, non superiore a € 6.713,98 pro-capite;
- portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidità non inferiore al 75%;
- famiglie di pensionati:
- pensionati ultrasessantacinquenni alla data dell'01/01/2010 titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da più persone);
- pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensioni e abitazione non superiore ai seguenti valori:
- nucleo composto da una persona € 6.713,98 (reddito imponibile IRPEF anno 2009);
- nucleo composto da più persone € 11.503,44 (reddito imponibile IRPEF anno 2009);
- famiglie in particolari condizioni socio-economiche:
- disoccupati al 01/01/2010 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
- inoccupati che abbiano perso la indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 2009.
Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c), è che i componenti del nucleo familiare non svolgano attività lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 2009, non superiore a € 6.713,98 (reddito imponibile IRPEF anno 2009).
CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI AI PUNTI 3) E 4)
- i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione)
- sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville).
- Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2009.
- Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 2009 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data dell'01/01/2010.
- Che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato.
- L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
(OMISSIS)