COMUNE DI MONTEMILETTO
(Provincia di Avellino)
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 29/05/2008
Oggetto: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504-art.6 –Determinazione aliquote ICI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 4 del D.L 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;
Vista la legge 27-12-1997, n. 449;
Visto l’art. 42, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 1 del Decreto – Legge 27 maggio 2008, n. 93 – commi 1, 2 e 3 il quale stabilisce che
adecorrere dall’anno 2008 è esente dal pagamento dell’I.C.I. di cui al decreto legislativo 30/12/92, n.
504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle
categorie catastali A1 – A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista pari a €.
103,29#;
Visto il Regolamento Comunale I.C.I. approvato con propria deliberazione n. 13 in data 25/02/2000,
con effetto dal 1/1/2000;
Dato atto della previsione di gettito dell’imposta per l’anno 2008 quantificato in euro 449.977,00#;
Ritenuto di confermare le aliquote già deliberate per l’anno 2007 con la sola eccezione di quanto
disposto dal richiamato D.L. n. 93/2008 per l’abitazione principale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario
ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CONSTATATO l’esito della votazione per alzata di mano, proclamato dal Presidente che ha
accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 4 (Fina Alida, Micera Osvaldo, De Cristofaro Giovanni e Di Donato Giuseppe);
DELIBERA
Di confermare l’aliquota ordinaria ICI per l'anno 2008 nella misura del 7 per mille.
Di prendere atto di quanto disposto dall’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, commi 1, 2
e 3 e conseguentemente esentare dal pagamento l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 e A9 per le quali continua ad
applicarsi la detrazione prevista pari a €. 103,29#.
Di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero
delle Finanze;
Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza.