La  Giunta Comunale

Visto l’art.4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi diretti all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale immobiliare (ICI) al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente il “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art.4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI) a decorrere dall’anno 1993;

Visto l’art. 53 – comma 16- della Legge 23/12/2000 n.388 così come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della Legge 28/12/2001 n. 448, i Comuni provvedono a determinare le aliquote d’imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la legge n. 311 del 30/12/2004 (finanziaria 2006);

Vista la delibera di G.C. n. 50 del 15/04/2005 che approvava le aliquote ICI per l’anno 2005;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 267  del 18 agosto 2000;

Con voto unanime;

DELIBERA

di confermare per l’anno 2006 le stesse aliquote  per l’imposta comunale sugli immobili relative all’anno 2005:

·          l’aliquota ordinaria del 6,0 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

·          l’aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Montemiletto, esclusivamente per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprensiva di uno dei seguenti locali: cantina, box garage e locale deposito, purchè costituisca pertinenza all’abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

·          di confermare anche per l’anno 2006 la detrazione di imposta per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di euro 103,29;

·          di prevedere per le categorie di soggetti, di seguito riportate, che si trovano in particolari condizioni di disagio fisico e/o socio-economico la possibilità di aumentare la detrazione per l’abitazione principale, da € 103,29 a € 280.00:

Requisiti del richiedente

1.Pensionato che vive solo e ha percepito nell’anno 2005 un  reddito nel limite di  € 7.315,00, ovvero membro di famiglia composta da due pensionati o in età di pensione, il cui reddito complessivo lordo cumulato sia stato per l’anno 2005, nei limiti di € 10.970,00, con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente; oppure, in alternativa, soggetto passivo non deambulante o comunque non autosufficiente, portatore di invalidità totale al 100% debitamente riconosciuta con atto dei competenti Organi, con diritto all'assegno di invalidità INPS e/o pensione di inabilità INPS e/o indennità di accompagnamento.

2. il soggetto di cui sopra deve possedere, nell'intero territorio nazionale, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, solo l'abitazione principale, un garage o box, eventuali terreni agricoli con reddito complessivo (dominicale + agrario) non superiore a € 200,00 annui lordi, ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C2, ), in uso proprio, diversi dalle abitazioni, ciascuno con rendita catastale non superiore a € 100,00.

3. l' immobile adibito ad abitazione principale deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6.

Modalità di richiesta ed erogazione

I contribuenti che risultino in possesso dei requisiti necessari dovranno presentare apposita istanza contenente autocertificazione, su modulistica predisposta dal Comune, in ordine ai requisiti previsti. Detta istanza dovrà essere prodotta all'Ufficio Tributi del Comune di Montemiletto, a partire dal 01.05.06 ed entro il 30.06.2006, ovvero a mezzo posta (nel qual caso le stesse dovranno pervenire al protocollo generale del Comune, via Roma,  entro e non oltre il 30.06.2006), in esenzione dall'imposta di bollo ed in conformità alla modulistica.

Documenti da presentare

Nel caso in cui il contribuente non presenti personalmente la richiesta all'ufficio e nel caso che la trasmetta per posta o via fax, dovrà essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità. Qualora il documento sia scaduto è sufficiente convalidarlo dichiarando sulla copia dello stesso che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni. La richiesta di maggiore detrazione ha validità annuale.

L'ufficio tributi risponde alla richiesta di maggiore detrazione solo in caso di comunicazione di diniego, in mancanza della quale la richiesta dovrà ritenersi accolta.

Di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero delle Finanze;

 

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di propria competenza.

Stante l’urgenza , con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata I.E. ai sensi dell’art. 134 , comma 4 del T.U.E.L. 267/00.